LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e specifica le condizioni per il loro uso.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) l’elenco delle sostanze aromatizzanti è stato adottato e inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(3)L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco mediante regolamento (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità. Gli operatori responsabili dell’immissione sul mercato come sostanze aromatizzanti delle otto sostanze seguenti, per le quali l’Autorità ha richiesto dati scientifici supplementari, non hanno tuttavia presentato i dati richiesti e hanno ritirato le rispettive domande: 2-fenilpent-2-enale (n. FL 05.175); 2-fenil-4-metil-2-esenale (n. FL 05.222); 2-(sec-butil)–4,5-dimetil-3-tiazolina (n. FL 15.029); 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolina (n. FL 15.030); 2,4-dimetil-3-tiazolina (n. FL 15.060); 2-isobutil-3-tiazolina (n. FL 15.119); 5-etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolina (n. FL 15.130); 5-etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolina (n. FL 15.131) («sostanze interessate»). Le sostanze interessate dovrebbero pertanto essere ritirate dall’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008.
(5)Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell’Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell’Unione fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell’utilizzo.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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