IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione (“contingenti”). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di un determinato prodotto industriale e tenuto conto del fatto che nessun prodotto identico, equivalente o di sostituzione è fabbricato in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire il nuovo contingente recante il numero d'ordine 09.2558 a dazio zero per un quantitativo adeguato di tale prodotto.
(3)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2828 e 09.2855.
(4)Poiché la capacità produttiva dell'Unione per taluni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2561, 09.2575, 09.2583, 09.2682, 09.2742 e 09.2857 dovrebbero essere ridotti.
(5)Per il contingente recante il numero d'ordine 09.2562 è opportuno prorogare il periodo contingentale e adeguare il volume contingentale su base annua, poiché il contingente è stato aperto solo per un periodo di sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerlo.
(6)Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere il contingente recante il numero d'ordine 09.2681, tale contingente dovrebbe essere chiuso a decorrere dal 1o gennaio 2024.
(7)Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.
(9)Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
T. RIBERA RODRÍGUEZ
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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