Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2765 del Consiglio del 7 dicembre 2023 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 (2), stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)Il Consiglio ha stabilito che un'autorità competente a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3) ha adottato decisioni nei confronti di due persone che sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune e che è opportuno applicare a tali persone le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune.

(3)È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. HEREU BOHER

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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