IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile su un accordo aggiornato con il Cile per sostituire l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) («accordo di associazione»).
(2)Il 9 dicembre 2022 i negoziati tra l’Unione e il Cile si sono conclusi con esito positivo.
(3)L’aggiornamento dell’accordo di associazione prevede due strumenti giuridici paralleli. Il primo strumento è l’accordo quadro avanzato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (accordo quadro avanzato»), comprendente: il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti, che comprende le disposizioni in materia di tutela degli investimenti. Il secondo strumento è l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo»), riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L’accordo cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall’accordo quadro avanzato al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
(4)È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva e la dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («dichiarazione comune») allegata all’accordo dovrebbe essere approvata a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile (2) è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.
Articolo 2
La dichiarazione comune allegata all’accordo è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. BOLAÑOS GARCÍA
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