IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La politica comune dell’Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide» ha trattato il concetto di «visti elettronici» e ha annunciato uno studio di fattibilità sulle procedure dei visti digitali e l’intenzione di valutare le opzioni e promuovere progetti pilota che preparino il terreno per proposte future. Nel rivedere il codice dei visti (3) nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esplicitamente formulato l’obiettivo di sviluppare in futuro una soluzione comune per consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.
(2)Il presente regolamento è coerente con la politica dell’Unione volta a incoraggiare la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici e con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale». Dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel 2010 e l’entrata in funzione del sistema di informazione visti (VIS) nel 2011 a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il contesto in cui si applica la politica in materia di visti è mutato notevolmente. Le significative evoluzioni tecnologiche offrono inoltre nuove opportunità di rendere più agevole ed efficace la procedura di domanda del visto Schengen per i cittadini di paesi terzi, nonché più efficiente sotto il profilo dei costi per gli Stati membri.
(3)La pandemia di COVID-19 ha rallentato le operazioni relative ai visti Schengen in tutto in mondo, in parte a causa della difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle domande di visto, e questo ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare i lavori di digitalizzazione delle procedure di visto.
(4)Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020, ha stabilito l’obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei visti completamente digitalizzata entro il 2025, con un visto digitale e la possibilità di presentare domande di visto online.
(5)Sebbene il trattamento delle domande di visto sia già in parte digitalizzato, in quanto le domande e le decisioni sono registrate nel VIS, due fasi importanti rimangono in formato cartaceo: la presentazione della domanda e il rilascio del visto al richiedente mediante un visto adesivo. Le fasi che richiedono il formato cartaceo comportano un onere per tutti i portatori di interessi, in particolare per le autorità degli Stati membri competenti che rilasciano i visti e per i richiedenti il visto. Gli Stati membri sono consapevoli di tale onere e alcuni di essi ricorrono già a soluzioni digitali per offrire ai richiedenti una procedura di domanda moderna e di facile utilizzo e per migliorare l’efficienza del trattamento delle domande di visto.
(6)È opportuno sviluppare una soluzione tecnica unica, vale a dire la piattaforma per la domanda di visto dell’UE (EU Visa Application Platform – EU VAP), per consentire ai richiedenti il visto di presentare domanda di visto online, indipendentemente dallo Stato membro di destinazione. Tale strumento dovrebbe determinare automaticamente quale sia lo Stato membro competente per l’esame di una domanda, in particolare nei casi in cui il richiedente intende visitare più Stati membri. In tali casi gli Stati membri dovrebbero soltanto verificare se lo strumento abbia determinato correttamente lo Stato membro competente.
(7)Una piattaforma digitale comune a tutti gli Stati membri contribuirebbe in modo significativo a migliorare l’immagine dell’Unione.
(8)La piattaforma EU VAP dovrebbe fornire al richiedente informazioni aggiornate e facilmente accessibili e le condizioni per l’ingresso nel territorio degli Stati membri, in formati che tengano conto delle disabilità visive. Dovrebbe inoltre fornire uno strumento di orientamento tramite il quale il richiedente possa trovare tutte le informazioni necessarie riguardo ai requisiti e alle procedure, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se sia necessario chiedere il visto e che tipo di visto, l’importo dei diritti per i visti, lo Stato membro competente per il trattamento della domanda, i documenti giustificativi richiesti, se sia necessario prendere appuntamento per il rilevamento degli identificatori biometrici e se sia possibile presentare la domanda online senza appuntamento. La piattaforma EU VAP dovrebbe fornire al richiedente documenti in formato stampabile e includere un meccanismo di comunicazione, come un chatbot, per rispondere alle domande dei richiedenti. Il chatbot non costituirà l’unico mezzo con cui il richiedente potrà ottenere informazioni sulla procedura di rilascio del visto. La piattaforma EU VAP dovrebbe altresì fornire informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del VIS. Dovrebbe inoltre permettere una comunicazione elettronica sicura tra il richiedente e il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente, qualora fossero necessari documenti supplementari o un colloquio.
(9)Gli Stati membri dovrebbero garantire che il servizio offerto al pubblico nel corso della procedura di domanda del visto sia di qualità elevata e conforme a una corretta prassi amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio dello «sportello unico» sia applicato a tutti i richiedenti.
(10)I richiedenti il visto dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda e fornire i dati richiesti nel modulo, una copia elettronica del documento di viaggio, documenti giustificativi e l’assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale tramite la piattaforma EU VAP. Per consentire ai richiedenti di salvare le informazioni relative alla domanda, la piattaforma EU VAP dovrebbe poter memorizzare temporaneamente i dati, rigorosamente solo per il tempo necessario al completamento delle varie fasi. Una volta che il richiedente abbia presentato la domanda online e gli Stati membri abbiano svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda dovrebbe essere trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. Spetta ai consolati o alle autorità centrali consultare le informazioni conservate a livello nazionale e inserire nel VIS centrale soltanto i dati richiesti.
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