LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 dicembre 2018 la società GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per lo stesso biocida singolo, quale definito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «GHC Chlor», appartenente ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e 5 (acqua potabile), quali descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-EN045705-33. La domanda recava anche il numero di domanda relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «Arche Chlorine», registrato nel registro con il numero BC-UQ045679-98.
(2)Il principio attivo contenuto in «GHC Chlor» è il cloro attivo rilasciato da cloro, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 5.
(3)Il 3 agosto 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «GHC Chlor», conformemente all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
(4)Nel suo parere l’Agenzia conclude che le differenze, proposte da GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH, tra lo stesso biocida e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Arche Chlorine» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Il 15 giugno 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)La Commissione ritiene inoltre che la richiesta presentata dalla Germania di adeguare le condizioni dell’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo «Arche Chlorine» per il suo territorio conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 si applichi anche agli usi 2, 3 e 4 di «GHC Chlor». Tale adeguamento è giustificato dai considerando da 7 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/754 della Commissione (5), che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Arche Chlorine» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.
(7)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «GHC Chlor» che includa gli adeguamenti del sommario delle caratteristiche del biocida richiesti dalla Germania nel suo territorio per gli usi 2, 3 e 4 conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8)La data di scadenza della presente autorizzazione corrisponde alla data di scadenza del biocida singolo di riferimento «Arche Chlorine».
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «GHC Chlor» con il numero di autorizzazione EU-0027044-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
Nel territorio della Repubblica federale di Germania si applicano gli adeguamenti dei termini e delle condizioni per gli usi 2, 3 e 4 di «GHC Chlor» indicati nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 20 dicembre 2023 al 30 aprile 2033.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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