LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (2) («regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
1.MISURE IN VIGORE
(1)Il 16 febbraio 2022 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») con il regolamento iniziale.
(2)Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») è stato applicato il campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(3)Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che avevano collaborato e non erano stati inclusi nel campione era stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che avevano collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si erano manifestate o non avevano collaborato all’inchiesta.
(4)Conformemente all’articolo 2 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’appropriata aliquota media ponderata del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale») («condizione 1»);
b)non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale («condizione 2»); e
c)ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta («condizione 3»).
2.RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5)Il 10 ottobre 2022 Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. («Zhongli» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («NEPT») in modo da essere soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte le tre condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («domanda»).
(6)Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («condizioni NEPT») fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendo elementi di prova che dimostrassero l’adempimento delle condizioni NEPT. Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute («EIFI»), ha presentato osservazioni in merito alla conformità del richiedente alle condizioni NEPT. Il richiedente ha contestato le affermazioni dell’EIFI in una successiva comunicazione.
(7)In seguito all’analisi delle risposte al questionario e delle osservazioni presentate dalle parti, la Commissione ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni ed elementi di prova mediante una lettera di richiesta di maggiori informazioni inviata il 14 marzo 2023. Il richiedente ha risposto alla lettera di richiesta di maggiori informazioni il 31 marzo 2023.
(8)Parallelamente all’analisi degli elementi di prova presentati dal richiedente e dall’EIFI, la Commissione ha consultato le banche dati online Orbis (3), Qichacha (4) e Aliyun (5) nonché l’agenzia National Enterprise Credit Information Publicity System (6) della RPC per le informazioni aziendali, verificando tutte le informazioni disponibili con quelle pubblicamente disponibili su internet.
(9)Infine la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza («RCC») con il richiedente. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
3.ANALISI DELLA RICHIESTA
(10)Per quanto riguarda le questioni preliminari sollevate dall’EIFI, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è un operatore commerciale e che il richiedente ha fornito un’autorizzazione adeguata per la persona che firma la domanda del richiedente.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it