LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 octies septies, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede l'inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»).
(2)A norma della direttiva 2003/87/CE, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di navigazione, ognuna di esse è sotto la responsabilità di uno Stato membro. Conformemente a tale direttiva, lo Stato membro responsabile della gestione di una società di navigazione è denominato «autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione».
(3)Nel diritto marittimo generale, la nozione di «società di navigazione» si riferisce al soggetto incaricato della gestione della nave e non è modificabile da un accordo bilaterale tra le parti. Tuttavia questo approccio generale non risulta il più appropriato nell'ambito dell'EU ETS, che è oggetto del presente atto. Nell'ambito specifico dell'EU ETS è necessario che gli obblighi incombano al soggetto più idoneo ad adottare le misure necessarie. Contrariamente a quanto previsto dal diritto marittimo generale, tale soggetto può differire da quello cui è affidato l'esercizio effettivo della nave. In considerazione di ciò, è necessario discostarsi, ai fini dell'EU ETS, dal significato di «società di navigazione» nel diritto marittimo generale per consentire alle parti di concordare contrattualmente l'identità del soggetto cui incombono gli obblighi derivanti dall'EU ETS.
(4)Per assicurare la parità di trattamento delle società di navigazione, gli Stati membri dovrebbero seguire norme armonizzate per gestire quelle di cui sono responsabili. Ai fini della corretta applicazione dell'EU ETS e per tenere conto delle differenze intercorrenti tra questo e il diritto marittimo generale, se l'organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si è assunta anche la responsabilità di adempiere gli obblighi dell'EU ETS, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che tale organizzazione o persona sia stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE, compreso l'obbligo di restituire quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di tale direttiva. Nella misura in cui si discosta dalla prassi in relazione alla definizione di «società di navigazione» del diritto marittimo generale, tale obbligo è limitato all'assunzione di responsabilità nell'ambito dell'EU ETS.
(5)Onde agevolare l'applicazione dell'EU ETS, l'organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità di adempiere gli obblighi previsti da tale sistema dovrebbe trasmettere all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione informazioni sulle navi sotto la sua responsabilità.
(6)I soggetti responsabili della conformità agli obblighi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e agli obblighi della direttiva 2003/87/CE devono essere chiaramente identificati in ogni momento. A tal fine e per garantire coerenza nella gestione e nell'applicazione, il regolamento (UE) 2015/757 prevede che il medesimo soggetto sia responsabile dell'adempimento di entrambe le categorie di obblighi.
(7)L'articolo 3 octies septies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE contiene le disposizioni che disciplinano l'attribuzione di ciascuna società di navigazione alla rispettiva autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Per assicurare la parità di trattamento delle società di navigazione, è necessario prevedere norme dettagliate armonizzate sulla loro attribuzione agli Stati membri. Le norme sull'attribuzione di una società di navigazione a uno Stato membro vertono anche sul paese di registrazione della società, che dovrebbe basarsi sulle informazioni registrate in THETIS MRV, l'apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima che sostiene l'attuazione del regolamento (UE) 2015/757. L'attribuzione delle società di navigazione non registrate in uno Stato membro dovrebbe basarsi sui dati relativi agli scali in porto conservati nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I dati relativi agli scali in porto possono essere integrati, se del caso, da quelli provenienti da altri sistemi di informazione.
(8)È altresì necessario stabilire norme di attribuzione dettagliate per le società di navigazione non registrate in uno Stato membro che non hanno effettuato tratte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE nei quattro anni di monitoraggio precedenti e la cui prima tratta nell'ambito di applicazione di tale direttiva avviene tra porti sotto la giurisdizione di due Stati membri, come pure per le società di navigazione non registrate in uno Stato membro che fanno il maggior numero di scali in porto in due o più Stati membri. Per agevolare l'attuazione dell'EU ETS, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni in caso di cambiamento dell'autorità di riferimento nei confronti di una determinata società di navigazione.
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