LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)In applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione, hanno un impatto ambientale significativo e che, grazie alla progettazione, possiedono significative potenzialità di miglioramento in termini d’impatto ambientale senza costi eccessivi.
(2)Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (2) stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, definisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, anche per quanto riguarda le asciugabiancheria per uso domestico. Inoltre le asciugabiancheria per uso domestico rientrano nei tre gruppi principali destinati al riesame prima della fine del 2025 dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 (3).
(3)Si stima che le misure previste dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2022-2024 potrebbero tradursi in un risparmio totale annuo di energia finale superiore a 170 TWh nel 2030, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 24 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Per le asciugabiancheria per uso domestico si potrebbe realizzare un risparmio di energia elettrica di 0,6 TWh/anno entro il 2030 e di 1,7 TWh/anno entro il 2040.
(4)Il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (4) ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico.
(5)L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 932/2012 impone alla Commissione di procedere al riesame del regolamento stesso alla luce del progresso tecnologico. La Commissione ha riesaminato il regolamento e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria per uso domestico, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
(6)Gli aspetti ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia durante la fase d’uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell’atmosfera nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d’uso (a causa del consumo di energia elettrica).
(7)Nell’Unione europea il consumo annuale di energia delle asciugabiancheria per uso domestico, soggette al regolamento (UE) n. 932/2012, è stato stimato a 10,5 TWh/anno nel 2020. In uno scenario di status quo tale consumo dovrebbe prevedibilmente diminuire fino a 9 TWh/anno nel 2030. Tale diminuzione potrebbe essere più rapida se le specifiche per la progettazione ecocompatibile vigenti fossero aggiornate per eliminare dal mercato le asciugabiancheria per uso domestico a bassa efficienza energetica.
(8)Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (5) e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. Si stima che negli ultimi anni la durata del ciclo di vita delle asciugabiancheria per uso domestico si sia ridotta da 14 a circa 12 anni; questa tendenza è destinata a continuare in mancanza di incentivi per un’adeguata attività di manutenzione e riparazione delle asciugabiancheria per uso domestico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire specifiche appropriate che contribuiscano agli obiettivi dell’economia circolare, in particolare rendendo obbligatoria la disponibilità di parti di ricambio e migliorando la qualità delle informazioni relative alla manutenzione effettuata autonomamente dall’utilizzatore finale.
(9)Dal riesame di cui al considerando 5 emerge che un’ampia maggioranza delle asciugabiancheria presenti sul mercato vanta efficienze di condensazione superiori all’80 %. La soglia minima per l’efficienza di condensazione dovrebbe essere innalzata dal 70 % all’80 %.
(10)Le asciugabiancheria multicestello per uso domestico hanno le stesse caratteristiche di base delle asciugabiancheria per uso domestico, ed è quindi opportuno includerle nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
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