IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
(2)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca e assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(3)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(4)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
(5)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1 dello stesso regolamento devono essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l’MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2024 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme e gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento.
(6)Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 31 maggio 2023.
(7)Per alcuni stock di cui al regolamento (UE) 2016/1139 il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC fossero fissati ai livelli raccomandati, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Una specie a contingente limitante è caratterizzata da una mancanza di contingente che può far sì che uno o più pescherecci cessino l’attività di pesca anche se dispongono ancora di contingenti per altre specie. È quindi opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock al fine di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di pescare tutti gli stock in un’attività multispecifica in modo compatibile con l’MSY. I TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock, incoraggino a migliorare la selettività ed evitino le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
(8)Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra le specie. Tale mescolanza riguarda sia le specie gestite da un TAC sia le specie non gestite da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali. Per il 2024, il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale e salmone del bacino principale. Inoltre, il parere precauzionale del CIEM per il merluzzo bianco del Baltico occidentale indica un valore estremamente basso. Pertanto, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, i pescherecci dediti in particolare alla cattura della passera di mare cesserebbero le attività di pesca nel 2024. Sulla base dei dati dell’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare consentite entro i limiti dei TAC proposti è stimato a 24,5 milioni di EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dell’Unione, segnatamente altre specie di pesce piatto, dovrebbero anch’esse cessare nel 2024. È quindi opportuno stabilire TAC per le catture accessorie delle specie a contingente limitante, ossia aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale, a determinate condizioni.
(9)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, secondo le stime del CIEM la biomassa di tale stock continua a essere al di sotto del limite di riferimento per la biomassa di riproduzione al di sotto del quale è possibile che la capacità riproduttiva si riduca (Blim) e ha registrato un aumento pressoché insignificante rispetto al 2022. Il CIEM raccomanda pertanto, per il quinto anno consecutivo, di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle specie a contingente limitante.
(10)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha declassato il suo parere, viste le persistenti incertezze, a parere precauzionale. Secondo i dati attuali lo stock sembra essersi attestato al di sotto del valore Blim per la maggior parte degli ultimi 15 anni, raggiungendo il suo minimo storico nel 2022. Il parere precauzionale sulle catture è a un livello estremamente basso. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate e predisporre la chiusura della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle specie a contingente limitante.
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