IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF»), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione») conformemente alla decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) e all’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell’Unione europea alla convenzione (2) («accordo di adesione alla convenzione»).
(2)A norma dell’articolo 2 del suo regolamento interno, il comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell’OTIF («comitato») è incaricato di: preparare progetti di modifica o integrazione della convenzione, fornire consulenza giuridica di propria iniziativa o su richiesta degli organi di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della convenzione o su richiesta degli organi da essi istituiti, promuovere e agevolare il funzionamento e l’attuazione della convenzione, monitorare e valutare strumenti giuridici e prendere decisioni sulla cooperazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali, anche istituendo e sciogliendo gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e monitorando il funzionamento dei gruppi di contatto.
(3)L’Unione partecipa al comitato conformemente alla convenzione, al regolamento interno del comitato e all’accordo di adesione alla convenzione.
(4)Nella sua 5a sessione, il 7-9 novembre 2023, il comitato è chiamato a decidere in merito ai punti seguenti: un parere giuridico consultivo sull’applicazione dell’appendice E della convenzione agli impianti di servizio ferroviario; possibili opzioni di modifica dell’appendice B della convenzione al fine di agevolare la diffusione della lettera di vettura elettronica; alcuni aspetti della preparazione di una strategia a lungo termine per l’OTIF; possibili opzioni per modificare la convenzione in relazione alla sospensione e all’estinzione della convenzione o alla sospensione e alla decadenza dello status di membro dell’OTIF per quanto riguarda un determinato Stato membro; la preparazione di una raccomandazione sull’uso delle firme elettroniche nelle comunicazioni ufficiali tra l’OTIF e i suoi membri; lo sviluppo di una politica in materia di diritti d’autore e l’elaborazione di orientamenti sulla protezione del nome, dell’abbreviazione e del logo dell’OTIF; e il chiarimento del termine «esperto» ai fini del coinvolgimento di parti interessate nei lavori dell’OTIF.
(5)Il comitato è chiamato a decidere in merito a un parere giuridico consultivo sull’applicazione delle regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell’infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI), indicate nell’appendice E della convenzione agli impianti di servizio ferroviario. In relazione agli impianti di servizio ferroviario, è necessario garantire un’interpretazione armonizzata e complementare tra tali regole, da una parte, e la legislazione applicata dai membri dell’OTIF, dall’altra, in particolare, per quanto riguarda l’Unione, la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6)Le disposizioni vigenti dell’appendice B della convenzione consentono l’uso della lettera di vettura elettronica sulla base del principio dell’equivalenza funzionale con la versione cartacea. Alla luce della continua digitalizzazione dei trasporti è necessario riesaminare l’adeguatezza del quadro giuridico dell’OTIF e prendere in considerazione possibili opzioni di modifica della convenzione al fine di agevolare la diffusione della lettera di vettura elettronica, tenendo conto delle norme adottate dall’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(7)Per quanto riguarda lo sviluppo strategico dell’OTIF, è importante garantire che il segretario generale dell’OTIF possa disporre di ulteriori pareri e orientamenti sull’elaborazione di una strategia a lungo termine per l’OTIF, che deve essere sottoposta all’esame e all’adozione da parte dell’assemblea generale dell’OTIF nella prossima sessione ordinaria.
(8)Considerate le recenti tensioni geopolitiche nella regione paneuropea, il comitato dovrebbe riprendere le discussioni sulla sospensione ed estinzione della convenzione o sulla sospensione e decadenza dello status di membro dell’OTIF per quanto riguarda un determinato membro dell’OTIF. È necessario garantire che le regole della convenzione in materia della sua sospensione o estinzione, o in materia di sospensione e decadenza dello status di membro dell’OTIF, compresa la limitazione di alcuni diritti, siano adeguatamente riesaminate, ed è necessario decidere se la convenzione debba essere modificata al fine di proteggere meglio l’integrità dell’OTIF e della rete dei suoi membri, nonché di sostenere più efficacemente il conseguimento dell’obiettivo dell’OTIF di promuovere, migliorare e agevolare il traffico internazionale per ferrovia sotto tutti gli aspetti.
(9)Lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche impone alcuni aggiornamenti amministrativi e una modernizzazione per garantire un uso sicuro e affidabile delle firme elettroniche nelle comunicazioni ufficiali tra l’OTIF e i suoi membri. È importante sostenere l’elaborazione di una raccomandazione a questo proposito, che tenga conto del diverso livello di esperienza dei membri dell’OTIF e sia in linea con norme stabilite a livello dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(10)Per quanto riguarda la protezione giuridica del nome, dell’abbreviazione, del logo e della proprietà intellettuale dell’OTIF, il comitato può decidere di sviluppare una politica di gestione dei documenti basata sulla proprietà intellettuale per l’OTIF. Tale politica dovrebbe essere concepita in modo tale da facilitare il riutilizzo dell’informazione e dei documenti di proprietà dell’OTIF in conformità alle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nella decisione 2011/833/UE della Commissione (7).
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