Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2493 della Commissione del 15 novembre 2023 relativo al trattamento nei conti nazionali dell’IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/516.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il trattamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non riscossa è una delle questioni contemplate dal regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) che definisce l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati sul reddito nazionale lordo (RNL) a prezzi di mercato.

(2)Per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL è necessario chiarire il trattamento nei conti nazionali dell’IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza.

(3)Tale trattamento può imporre una rettifica della componente del divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo imputabile all’evasione senza complicità degli acquirenti («senza complicità») e all’IVA non riscossa a causa di insolvenza.

(4)Gli aggregati RNL e le loro componenti dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e norme contabili del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito dall’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)Il trattamento previsto dalla decisione 98/527/CE, Euratom della Commissione (4) dovrebbe essere sostituito con il presente regolamento di esecuzione, tenendo conto dei risultati del lavoro svolto su tale questione nell’ambito della verifica dell’RNL.

(6)È pertanto opportuno abrogare la decisione 98/527/CE, Euratom.

(7)Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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