Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/360 della Commissione del 5 Marzo 2015 recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), k), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di carni suine.

(2)I prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione sono stati inferiori alla soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per più di 18 settimane consecutive e hanno un notevole impatto negativo sui margini nel settore suinicolo. Il persistere della difficile situazione del mercato compromette la stabilità finanziaria di molte aziende. Per ristabilire l'equilibrio del mercato e consentire la ripresa dei prezzi risulta necessario ritirare temporaneamente dal mercato le carni suine. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l'importo.

(3)Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (3) ha fissato norme comuni per l'attuazione dei regimi di aiuti all'ammasso privato.

(4)A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(5)Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello dei costi di ammasso.

(6)Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare i quantitativi minimi di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.

(7)È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.

(8)L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. È opportuno stabilire norme specifiche sulla frequenza delle notifiche con riguardo ai quantitativi richiesti nell'ambito del presente regolamento.

(9)Il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di carni suine in conformità all'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi sono fissati nell'allegato.

3.Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 2

Presentazione delle domande

1.Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 possono essere presentate a partire dal 9 marzo 2015.

2.Le domande si riferiscono a un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.

3.Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato e indica il codice NC applicabile all'interno di tale categoria.

4.Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 t per i prodotti disossati e di 15 t per gli altri prodotti.

Articolo 3

Cauzioni

L'importo della cauzione, per tonnellata di prodotto, da costituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 826/2008 è pari al 20 % degli importi dell'aiuto fissati nelle colonne 3, 4 e 5 della tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Frequenza delle notifiche dei quantitativi richiesti

Due volte alla settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, secondo le seguenti modalità:

a)ogni lunedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente;

b)ogni giovedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 5 Marzo 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_062_R_0004

 

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