La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'allegato II, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
(2)Le misure di attuazione determinano i dati e i metadati da fornire per quanto riguarda la spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento nonché i periodi di riferimento, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati.
(3)Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, è stata effettuata un'analisi costi/benefici tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità dei dati sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento in relazione al costo della raccolta dei dati e degli oneri che gravano sugli Stati membri. Tale analisi, che gli Stati membri hanno condotto su base volontaria dal 2005, si basa sui principi del sistema dei conti sanitari. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, nel 2013 e nel 2014 la Commissione ha organizzato studi pilota che gli Stati membri hanno realizzato su base volontaria. La Commissione ha esaminato le esigenze degli utenti con gli Stati membri in occasione di varie riunioni. La disponibilità di dati a livello dell'UE potrebbe essere di grande utilità per le decisioni in materia di politica sanitaria e sociale.
(4)Per garantire la pertinenza e la comparabilità dei dati, il manuale del sistema dei conti sanitari 2011 (2), elaborato congiuntamente dalla Commissione (Eurostat), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e che delinea i concetti, le definizioni e i metodi per il trattamento dei dati relativi alla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento, dovrebbe costituire la base per il questionario dettagliato e i relativi orientamenti utilizzati nell'esercizio annuale congiunto di raccolta dei dati svolto da questi tre organismi.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee nel settore della spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento, uno dei temi per le statistiche sull'assistenza sanitaria di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1338/2008.
Articolo 2
Le definizioni da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono riportate nell'allegato I.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i dati sui settori specificati nell'allegato II.
Articolo 4
1.Gli Stati membri forniscono i dati richiesti e i relativi metadati standard di riferimento su base annua. Il periodo di riferimento è l'anno civile.
2.I dati e i metadati di riferimento per l'anno di riferimento N sono trasmessi entro il 30 aprile N+2.
3.I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi accessibili alla consultazione da parte della Commissione (Eurostat) per via elettronica su base annua.
4.Il primo anno di riferimento è il 2014.
5.L'ultimo anno di riferimento è il 2020.
6.In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento per l'anno di riferimento 2014 entro il 31 maggio 2016.
Articolo 5
1.Gli Stati membri trasmettono i dati al livello di aggregazione specificato nell'allegato II.
2.Gli Stati membri forniscono i necessari metadati di riferimento, in particolare per quanto concerne le fonti dei dati, la loro copertura e i metodi di compilazione utilizzati, le informazioni sulle caratteristiche della spesa per l'assistenza sanitaria nazionale e relativo finanziamento specifiche per gli Stati membri che si discostano dalle definizioni di cui all'allegato I, i riferimenti alla legislazione nazionale ove ciò costituisce la base di spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento, nonché le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui al presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 4 Marzo 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_062_R_0003