LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 216/2008 e (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139, devono essere conservate in un repertorio elettronico di informazioni istituito e gestito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») le informazioni relative all’aviazione civile necessarie per garantire una cooperazione efficace fra l’Agenzia e le autorità nazionali competenti in relazione all’esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme in virtù di tale regolamento.
(2)È importante che la Commissione e le autorità nazionali competenti siano coinvolte nello sviluppo e nella gestione del repertorio da parte dell’Agenzia ed è quindi opportuno che il presente regolamento istituisca un meccanismo di consultazione adeguato per garantire che l’Agenzia consulti gli Stati membri e la Commissione prima di adottare decisioni in merito al repertorio.
(3)Per assicurare l’utilizzo efficace del repertorio, la sua struttura dovrebbe prevedere una banca dati centrale, un’infrastruttura di comunicazione e una necessaria interfaccia per l’emissione e la consultazione delle informazioni conservate nel repertorio, e per l’accesso alle medesime. Al fine di agevolare la cooperazione tra i soggetti che utilizzano il repertorio, dovrebbero essere disponibili un’interfaccia unica per la consultazione diretta del repertorio da parte degli utenti e un’interfaccia unica per le autorità nazionali competenti.
(4)Tramite le adeguate specifiche funzionali relative all’interfaccia, alla security, alla rete e alle informazioni sulla configurazione delle applicazioni, il repertorio dovrebbe agevolare le autorità competenti nell’integrazione all’interno del repertorio e nella comunicazione con il medesimo.
(5)L’Agenzia dovrebbe provvedere affinché il repertorio sia mantenuto in adeguato stato di funzionamento allo scopo di evitare guasti tecnici e di garantirne la continuità operativa e la gestione dei relativi dati.
(6)Le informazioni dovrebbero essere trasmesse al repertorio e scambiate tramite il repertorio sulla base di formati delle informazioni convenuti di comune accordo e proposti dall’Agenzia, in modo che le informazioni scambiate siano comprese allo stesso modo dai soggetti coinvolti nella comunicazione.
(7)Gli aggiornamenti periodici delle informazioni conservate nel repertorio dovrebbero consentire uno scambio migliore delle stesse. A tale riguardo l’Agenzia e le autorità nazionali competenti dovrebbero elaborare una metodologia di aggiornamento periodico delle informazioni conservate nel repertorio.
(8)Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire le prescrizioni per la classificazione delle informazioni in modo tale che le informazioni conservate nel repertorio siano trattate conformemente ai parametri relativi alla tutela della vita privata, alla riservatezza, all’integrità e alla disponibilità. Ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nell’utilizzo dei dati, è opportuno procedere a una nuova valutazione di tale classificazione al fine di garantirne l’attualità.
(9)È importante individuare le parti interessate che possono ricevere le informazioni conservate nel repertorio e stabilire norme dettagliate per il trattamento delle loro richieste di accesso. A tal fine il presente regolamento dovrebbe definire le condizioni necessarie per la diffusione delle informazioni alle parti interessate. È altresì opportuno garantire la gestione riservata delle informazioni ricevute dalle parti interessate.
(10)Un sistema di tracciabilità delle informazioni conservate nel repertorio dovrebbe garantire la protezione delle stesse contro l’accesso non autorizzato e consentire il monitoraggio delle operazioni che prevedono il trattamento di informazioni, compresi i dati personali, al fine di garantire l’integrità dei dati e la security delle informazioni.
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