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La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Requeijão da Beira Baixa» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Requeijão da Beira Baixa» deve essere registrata,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 26 Marzo 2014
Per la Commissione
A nome del Presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_098_R_0003
Regolamento d’Esecuzione (UE) N. 327/2014 della Commissione del 26 Marzo 2014.
- Nicolò Palermo
- Novità Legislative
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