Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione del 2 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati dell'Oregon e di Washington. La decisione 2007/777/CE stabilisce che può essere autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dalle aree colpite degli Stati dell'Oregon e di Washington a condizione che siano stati sottoposti al trattamento «D» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).

(4)Il 20 gennaio 2015 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento avicolo nello Stato dell'Idaho e il 23 gennaio 2015 la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 nello Stato della California. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati ad essere introdotti nell'Unione e provenienti dai suddetti Stati e da una parte dello Stato dell'Oregon, sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contenere l'HPAI e limitarne la diffusione.

(5)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(6)A causa della presenza di HPAI negli stati dell'Idaho e della California, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dai suddetti Stati e dalla parte dello Stato dell'Oregon che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni dovrebbero essere sottoposti quanto meno al «trattamento D» al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione.

(7)L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE andrebbe modificata di conseguenza.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 2 Marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_060_R_0009

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
34589
Ieri:
31506
Settimana:
253088
Mese:
1149897
Totali:
86048836
Oggi è il: 27-07-2024
Il tuo IP è: 18.189.193.33