LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31 e l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è stato abrogato, devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023.
(2)Il regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione (3) stabilisce norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (4) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea.
(4)Al fine di garantire la continuità dei requisiti per l’uso delle apparecchiature per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea («ATM/ANS») nello spazio aereo del cielo unico europeo, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 al fine di includervi le pertinenti disposizioni sulla pianificazione dei voli di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006, che viene abrogato dal presente regolamento.
(5)Poiché al gestore della rete sono affidati compiti di elaborazione dei piani di volo nella fase che precede il volo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbe applicarsi anche al gestore della rete.
(6)È essenziale che, quando presentano piani di volo, tutti gli utenti si attengano ai manuali operativi elaborati e conservati dal gestore della rete.
(7)I piani di volo ripetitivi non sono più applicabili nella regione EUR e pertanto qualsiasi riferimento ad essi dovrebbe essere eliminato.
(8)Le norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006 non si applicano ai servizi forniti nello spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) quale definita nel volume I (doc. 7754) del piano di navigazione aerea dell’ICAO per la regione EUR a motivo del basso volume di traffico e della situazione geografica a livello locale, considerato che tale spazio aereo confina unicamente con lo spazio aereo sotto la responsabilità di fornitori di ATM/ANS di paesi terzi, il che giustifica diversi meccanismi di coordinamento locale con i paesi terzi limitrofi.
(9)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1033/2006 e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
(10)I requisiti modificati figuranti nel presente regolamento tengono debitamente conto del contenuto del piano generale della gestione del traffico aereo e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso previste.
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