Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1771 della Commissione del 12 settembre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/373.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è stato abrogato, devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (3) stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(3)A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 (4), i sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS («apparecchiature ATM/ANS») sono oggetto di certificazione o dichiarazione da parte delle organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella produzione di apparecchiature ATM/ANS. Al fine di garantire la corretta installazione, conduzione di prove in loco e messa in servizio in condizioni di sicurezza di tali apparecchiature, nonché la loro sorveglianza, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per includervi i necessari requisiti applicabili ai fornitori di ATM/ANS e alle relative autorità competenti.

(4)Al fine di garantire la continuità dei requisiti per l’uso delle apparecchiature ATM/ANS, le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 dovrebbero basarsi sulle pertinenti norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 abrogato, apportandovi gli adeguamenti necessari.

(5)In particolare, il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione (5) stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, il regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione (6) stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo e il regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione (7) fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo. Tali requisiti dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(6)I requisiti relativi alle comunicazioni bordo/terra con canalizzazione a 8,33 kHz di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione (8) non si applicano ai servizi forniti né nello spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) quale definita nel volume I (doc. 7754) del piano di navigazione aerea dell’ICAO per la regione EUR, né nella FIR/UIR delle Canarie, in quanto le condizioni locali non giustificavano in misura sufficiente la necessità di applicare tali requisiti. Il presente regolamento dovrebbe avere lo stesso ambito di applicazione.

(7)L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 ha previsto esenzioni dall’obbligo di convertire tutte le assegnazioni di frequenze alla canalizzazione a 8,33 kHz. Il presente regolamento non dovrebbe modificare le esenzioni esistenti.

(8)I requisiti relativi all’assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S di cui al regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione non si applicano ai servizi forniti nello spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione EUR dell’ICAO a motivo del basso volume di traffico locale e della situazione geografica, dato che tale spazio aereo confina unicamente con lo spazio aereo sotto la responsabilità di fornitori di ATM/ANS di paesi terzi, il che giustifica differenti meccanismi di coordinamento locale con i paesi terzi limitrofi. Il presente regolamento dovrebbe avere lo stesso ambito di applicazione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e abrogare i regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009.

(10)Ai fini dell’elaborazione dei requisiti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso previste.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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