Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione del 2 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (2).

(2)Con la decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/132/UE (3) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i piani di prestazione, tutti a livello di FAB, entro il 1o luglio 2014. In diversi casi, tali piani sono stati inizialmente presentati solo sotto forma di progetto. Diversi piani inoltre sono stati successivamente modificati da supplementi e rettifiche, da ultimo il 9 gennaio 2015. Per la valutazione, la Commissione si è basata sulle ultime informazioni presentate.

(4)L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione delle relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(5)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety), è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza e all'applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT), in conformità al principio di cui al punto 2 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da tutti gli Stati membri per quanto riguarda il FABCE, il FAB UK-IR, il FABEC, il FAB Baltic, il FAB Blue Med, il FAB Danube, il FAB DK-SE, il NEFAB e il FAB SW sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(6)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui al punto 3 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per l'efficienza di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva che, se applicati, garantiscono il conseguimento a livello dell'Unione dell'obiettivo prestazionale in questione, calcolato dal gestore della rete e definito dal piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente del giugno 2014 («piano operativo della rete»). Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da tutti gli Stati membri per quanto riguarda il FABCE, il FAB UK-IR, il FABEC, il FAB Baltic, il FAB Blue Med, il FAB Danube, il FAB DK-SE, il NEFAB e il FAB SW sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(7)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in relazione al ritardo ATFM di rotta, in conformità ai principi di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete. La valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda il FAB UK-IR, da Polonia e Lituania per quanto riguarda il FAB Baltic, da Danimarca e Svezia per quanto riguarda il FAB DK-SE e da Estonia, Finlandia e Lettonia per quanto riguarda il NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(8)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e il periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), il numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e il livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda il FAB UK-IR, da Polonia e Lituania per quanto riguarda il FAB Baltic, da Cipro, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube, da Croazia, Repubblica ceca, Slovenia e Ungheria per quanto riguarda il FABCE, da Portogallo e Spagna per le zone tariffarie di Spagna continentale e Spagna Canarie per quanto riguarda il FAB SW, da Danimarca e Svezia per quanto riguarda il FAB DK-SE e da Estonia, Finlandia e Lettonia per quanto riguarda il NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(9)La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione elaborati da Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda il FAB UK-IR, da Danimarca e Svezia per quanto riguarda il FAB DK-SE, da Polonia e Lituania per quanto riguarda il FAB Baltic, da Estonia, Finlandia e Lettonia per quanto riguarda il NEFAB siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione in tutti e quattro i settori essenziali di prestazione. La Commissione ritiene inoltre che gli obiettivi presentati da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia per quanto riguarda il FABCE, da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW siano coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza (safety) e l'ambiente. La Commissione ritiene altresì che gli obiettivi presentati da Cipro, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube, Croazia, Repubblica ceca e Ungheria per quanto riguarda il FABCE e Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica. Per quanto riguarda tutti questi obiettivi non è necessario quindi formulare raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali di vigilanza interessate perché propongano obiettivi rivisti. Per quanto riguarda gli obiettivi presentati dagli Stati membri che non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, la Commissione ha formulato raccomandazioni, di cui alla Decisione di esecuzione C(2015) 1263 della Commissione concernente l'incoerenza degli obiettivi.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 2 Marzo 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_060_R_0008

 

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