Regolamento Delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet.

Giustizia 1000

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura o il riscalaggio dell’etichettatura di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse.

(2)La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici di telefoni cellulari, smartphone e tablet. Lo studio è stato realizzato in stretta collaborazione con le parti interessate e i portatori di interessi dell’Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(3)Lo studio preparatorio ha concluso che il margine di riduzione del consumo energetico degli smartphone e dei tablet è notevole. Inoltre ha concluso che è possibile migliorare in modo significativo la durata di vita della batteria e, di conseguenza, la durata di vita di prodotti come smartphone e tablet grazie a un sistema di etichettatura energetica. I requisiti di etichettatura energetica dovrebbero quindi riguardare anche gli smartphone e i tablet. Attualmente tuttavia un’etichetta energetica non è ritenuta appropriata per i telefoni cordless e i feature phone, data la scarsa disomogeneità in termini di efficienza energetica dei prodotti disponibili sul mercato.

(4)Nel 2020 gli smartphone e i tablet hanno consumato complessivamente 36,1 TWh di energia primaria, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita. Dallo studio preparatorio è emerso che, in assenza di provvedimenti normativi, tali valori sono destinati ad aumentare fino a 36,5 TWh di energia primaria nel 2030. L’effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1670 (2) dovrebbe limitare a 23,3 TWh il consumo energetico di smartphone e tablet nel 2030, il che equivale a un risparmio del 35 % del consumo di energia primaria rispetto ai valori che si registrerebbero in assenza di misure.

(5)Gli smartphone e i tablet esposti alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.

(6)I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dei metodi di misurazione più avanzati riconosciuti, e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)L’indice di efficienza energetica di uno smartphone o di un tablet dovrebbe essere calcolato con la versione del sistema operativo installata sul modello di prodotto alla data di immissione sul mercato. Fino alla data di fine immissione sul mercato, se sullo stesso modello di prodotto è installata una versione aggiornata del sistema operativo, l’indice di efficienza energetica dovrebbe essere ricalcolato e, ove applicabile, il valore di qualsiasi altro parametro dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto dovrebbe essere rivalutato. Qualsiasi modifica dell’indice di efficienza energetica o, se del caso, di qualsiasi altra parte del valore dei parametri dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto dovrebbe essere considerata pertinente in relazione all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369, in particolare quando tale modifica va a scapito degli utenti finali.

(8)Per facilitare i controlli di conformità, il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI dovrebbe essere sufficiente a consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dei parametri misurati e calcolati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.

(9)In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia attraverso i fornitori di piattaforme online, quali definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativo a un mercato unico dei servizi digitali, anziché direttamente tramite i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che tali fornitori di piattaforme online dovrebbero consentire agli operatori commerciali di fornire informazioni sull’etichettatura del prodotto in questione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. Nel contesto del presente regolamento le «informazioni relative all’etichettatura e alla marcatura» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero essere intese come relative sia all’etichetta energetica che alla scheda informativa del prodotto. In linea con l’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online non sono responsabili dei prodotti venduti attraverso le loro interfacce, a condizione che non siano effettivamente a conoscenza dell’illegalità di tali prodotti e che, una volta venuti a conoscenza dell’illegalità dei prodotti, agiscano immediatamente per rimuoverli dalle loro interfacce. Il fornitore che vende direttamente agli utenti finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.

(10)Al fine di garantire la coerenza con le norme industriali esistenti, i riferimenti contenuti nel presente regolamento relativi a elementi di fissaggio e connettori, strumenti, ambiente di lavoro e livello di competenza, nel contesto del calcolo dell’indice di riparabilità, sono coerenti con la terminologia utilizzata nella norma EN 45554, che fornisce metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti connessi all’energia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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