Regolamento Delegato (UE) 2023/1668 della Commissione del 25 maggio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 1000

LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire l’applicazione armonizzata del requisito di fondi propri aggiuntivi in tutta l’Unione, è necessario definire un approccio uniforme per la misurazione dei rischi e degli elementi di rischio su cui poggi la determinazione del livello di capitale adeguato per far fronte a tutti i rischi sostanziali cui potrebbero essere esposte le imprese di investimento. Le autorità competenti dovrebbero pertanto assicurare che le imprese di investimento detengano fondi propri aggiuntivi adeguati per coprire ciascuna categoria di rischio (rischio per il cliente, rischio per l’impresa e rischio per il mercato) nonché qualsiasi altro rischio sostanziale.

(2)Affinché le autorità competenti siano in grado di monitorare adeguatamente il profilo di rischio delle imprese di investimento e di individuare, valutare e quantificare i rischi sostanziali, è necessario definire una metodologia dettagliata ed esaustiva proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, basata su tutte le fonti di informazione disponibili, comprese le informazioni raccolte ai fini dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

(3)Il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi è ritenuto adeguato quando riduce la probabilità di fallimento dell’impresa di investimento e limita il rischio di liquidazioni disordinate che costituirebbero una minaccia per i clienti dell’impresa di investimento e per il mercato in generale, compresi altri enti finanziari, infrastrutture di mercato o il mercato nel suo complesso. A causa di questo duplice obiettivo del requisito di fondi propri aggiuntivi e in linea con la struttura dei requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti dovrebbero considerare separatamente i rischi connessi alle attività in corso delle imprese di investimento e il rischio di liquidazione disordinata dell’attività di tali imprese.

(4)Affinché tutti i rischi o gli elementi di rischio cui è esposta un’impresa di investimento o che questa pone ad altri siano debitamente coperti, l’impresa di investimento dovrebbe detenere fondi propri sufficienti, tenendo conto del modello imprenditoriale, dell’ampiezza e della complessità delle attività da essa svolte, per far fronte alle spese operative aggiuntive connesse a un processo di liquidazione ordinata. Onde garantire l’adeguatezza di tali fondi propri in particolari circostanze economiche, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi scenari economici plausibili durante il processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034. In particolare, la continuità operativa, la protezione degli investitori e l’integrità del mercato non devono essere compromesse durante il processo di liquidazione. A tal fine l’impresa di investimento dovrebbe essere in grado, anche durante tale processo, di assorbire i costi e le perdite non compensati da un volume sufficiente di profitti. Nel fissare il requisito aggiuntivo di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della notevole variabilità del processo di liquidazione dovuta a circostanze specifiche. Inoltre, data la potenziale diversità delle forme giuridiche assunte dalle imprese di investimento, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle norme nazionali applicabili del diritto fallimentare, societario e commerciale, che potrebbero incidere sulla durata dei processi di liquidazione, nonché sui costi e i rischi associati.

(5)Per determinare in modo proporzionale il requisito di fondi propri aggiuntivi, i rischi e gli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere misurati solo per le imprese di investimento soggette al requisito relativo ai fattori K di cui al suddetto articolo, e non per le imprese piccole e non interconnesse che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento. Le imprese di investimento sono esposte anche ad altri rischi non affatto coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, compresi i rischi esplicitamente esclusi da tali requisiti di fondi propri. È pertanto necessario specificare che tali rischi sono valutati e misurati dalle autorità competenti sulla base delle dimensioni e del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento, nonché sulla base della portata, della natura e della complessità delle sue attività.

(6)Ai fini della corretta misurazione e copertura di tutti i rischi di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, ma non integralmente o adeguatamente coperti da tali requisiti, è opportuno misurare tali rischi separatamente per ciascuna categoria di rischio (rischio per il cliente, rischio per il mercato e rischio per l’impresa). Per lo stesso motivo, i rischi non coperti nelle parti tre e quattro di tale regolamento, compresi quelli esplicitamente esclusi da tali requisiti, dovrebbero essere misurati in funzione di ogni singolo rischio. Tuttavia se la misurazione per categoria di rischio o per singolo rischio risulta essere eccessivamente onerosa o non fattibile nel caso di imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, la misurazione dei rischi dovrebbe essere effettuata a livello aggregato, tenendo conto del principio di proporzionalità.

(7)Per trovare il giusto equilibrio tra considerazioni prudenziali e applicazione proporzionale, la misurazione dei rischi a livello aggregato non dovrebbe riguardare le imprese di investimento soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Per le imprese di investimento soggette a requisiti relativi al capitale iniziale più elevati, il rischio dovrebbe essere misurato per categoria di rischio e per singolo rischio.

(8)Per garantire una misurazione coerente dei rischi sostanziali che le imprese di investimento potrebbero porre ad altri o cui potrebbero essere loro stesse esposte, le autorità competenti dovrebbero basarsi su una serie armonizzata di metriche qualitative indicative minime. Poiché i rischi si evolvono nel corso dell’intero ciclo economico di un’impresa, le autorità competenti dovrebbero effettuare non solo una valutazione statica, ma anche un’analisi storica delle tendenze di tali metriche. Onde coprire correttamente tutti i rischi pertinenti, è opportuno differenziare le metriche utilizzate per le imprese di investimento con attività e modelli imprenditoriali diversi. Al fine di coprire correttamente tutti i rischi pertinenti dell’impresa di investimento, tenendo conto del modello imprenditoriale o dell’attività specifici, della particolare forma giuridica e della disponibilità di dati affidabili, le autorità competenti dovrebbero, a determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda le specificità del modello imprenditoriale o della qualità dei dati dell’impresa, adeguare le metriche per poi utilizzarle o, qualora ciò non fosse possibile, utilizzare metriche alternative che siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento e che assicurino un’adeguata valutazione dei rischi.

(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione.

(10)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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