Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1662 della Commissione del 16 agosto 2023.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 luglio 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Preservare e sviluppare la cultura, l'istruzione, la lingua e le tradizioni dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE».

(2)Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei concernente il riconoscimento di uno status speciale alla lingua ucraina nell'Unione europea, presentata alla Commissione il 26 aprile 2023.

(3)Con lettera del 24 maggio 2023 (C(2023) 3440 final), a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per quanto riguarda la richiesta di registrazione presentata il 26 aprile 2023 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l'iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. L'iniziativa faceva riferimento, quale base giuridica pertinente, alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa anziché alle disposizioni dei trattati. Nell'esaminare gli obiettivi dell'iniziativa la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ha spiegato che tale articolo non costituiva una base giuridica che le consentisse di proporre un regolamento del Consiglio che disciplinasse l'uso della lingua ucraina nelle istituzioni dell'Unione, in quanto l'articolo 342 TFUE non prevede alcun ruolo per la Commissione. Analogamente, per quanto concerne il diritto di utilizzare la lingua ucraina per comunicare con le autorità locali e gli organismi governativi, la Commissione non ha il potere di proporre alcun atto legislativo al riguardo. Per quanto concerne l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della diversità linguistica e del multilinguismo nell'Unione e di promuovere politiche a sostegno della tutela e della promozione delle lingue e delle culture minoritarie in Europa, sebbene la Commissione possa proporre un atto legislativo basato sull'articolo 167 TFUE, alla luce dell'articolo 167, paragrafo 5, TFUE qualsiasi intervento della Commissione dovrebbe limitarsi ad «azioni di incentivazione». Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l'iniziativa per tener conto della sua valutazione, oppure di mantenere o ritirare l'iniziativa originaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.

(4)Il 17 luglio 2023 il gruppo di organizzatori ha ripresentato l'iniziativa.

(5)Gli obiettivi dell'iniziativa modificata sono così formulati dagli organizzatori: «È essenziale che l'UE intraprenda ulteriori azioni a sostegno dei rifugiati ucraini. La Commissione potrebbe proporre un atto legislativo basato sull'articolo 167 TFUE, incentrato sulle diversità nazionali e regionali e sul patrimonio culturale. L'iniziativa è volta a colmare i divari culturali e a valorizzare il patrimonio culturale e linguistico ucraino nella comunità dell'UE, promuovendo un senso di appartenenza e l'integrazione dei rifugiati ucraini. Possiamo adoperarci per un'Europa più inclusiva e armoniosa riconoscendo e abbracciando le diversità linguistiche e le identità culturali, istituendo una struttura paneuropea di centri di integrazione».

(6)Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa modificata. Esso fa riferimento alla preservazione della cultura, della lingua, delle tradizioni e del patrimonio dei rifugiati ucraini e alla «formulazione di una strategia legislativa per proteggere la lingua ucraina in quanto futura lingua dell'UE». In tale contesto l'allegato menziona lo status dell'Ucraina quale paese candidato all'adesione all'Unione tra i «motivi che giustificano la piena integrazione dei cittadini ucraini nella comunità europea». L'iniziativa modificata mira pertanto a «preservare e sviluppare la cultura, l'istruzione, la lingua e le tradizioni dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE» sulla base dell'articolo 167, paragrafi 2, 3 e 4, TFUE. Per conseguire tali obiettivi gli organizzatori propongono la creazione di centri di informazione negli Stati membri che contano una popolazione di almeno 10 000 rifugiati ucraini, «con il sostegno finanziario e sotto l'egida delle strutture dell'Unione europea».

(7)La Commissione ritiene che le misure invocate dall'iniziativa potrebbero, in linea di principio, essere proposte ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4, TFUE, che consente l'adozione di «misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione (tuttavia) di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». A condizione che l'iniziativa sia limitata alla promozione dell'integrazione dei rifugiati ucraini negli Stati membri interessati, l'articolo 79, paragrafo 4, TFUE costituirebbe una base giuridica adeguata. Tale integrazione potrebbe comportare l'acquisizione della conoscenza delle lingue nazionali e della società degli Stati membri interessati, al fine di facilitare la comunicazione tra i rifugiati ucraini e i cittadini dell'Unione e incoraggiare l'interazione e lo sviluppo di relazioni sociali tra loro.

(8)La Commissione ritiene inoltre che l'articolo 78, paragrafo 2, lettera c), TFUE, in base al quale possono essere adottate misure legislative concernenti «un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio», potrebbe costituire una base giuridica supplementare, a condizione che l'iniziativa sia limitata ai soli rifugiati ucraini beneficiari di protezione temporanea e che l'ambito di applicazione temporale dell'iniziativa sia quindi limitato alla durata della protezione temporanea.

(9)Inoltre, per quanto riguarda le misure specifiche proposte dall'iniziativa modificata per preservare la cultura, la lingua, le tradizioni e il patrimonio del popolo ucraino, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione sulla base dell'articolo 167 TFUE, al fine di migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei e salvaguardare il patrimonio culturale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 5, TFUE qualsiasi iniziativa della Commissione a tale riguardo dovrebbe limitarsi a proporre «azioni di incentivazione».

(10)Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa modificata esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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