LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91 (2), (UE) 2021/1888 (3), (UE) 2022/109 (4) e (UE) 2022/110 (5) del Consiglio.
(2)I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 (6), (UE) 2023/194 (7) e (UE) 2023/195 (8) del Consiglio.
(3)A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2022. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2023 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione (9) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. Nel 2021 il Portogallo aveva superato il suo contingente di pesca per l’acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). In seguito alla richiesta del Portogallo del 22 agosto 2022, la Commissione ha accettato di ripartire la detrazione nell’arco di due anni conformemente al punto 3, lettera a), della comunicazione della Commissione 2022/C 369/03 (10) («orientamenti»). Per il 2022 e il 2023 l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione (11) prevede una detrazione annua pari a 1 477,376 tonnellate. Il 19 aprile 2023 il Portogallo, prevedendo di disporre di un contingente residuo sufficiente al termine della campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411, ha chiesto alla Commissione di annullare la ripartizione su due anni della detrazione ad esso applicabile. La Commissione ha pertanto effettuato l’intera detrazione, pari a 2 954,752 tonnellate, compreso un fattore moltiplicatore di 1,40, dal contingente portoghese per la campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411. Di conseguenza, non vi sono detrazioni in sospeso relative al contingente portoghese assegnato per la campagna di pesca 2023 per tale stock.
(7)Gli orientamenti hanno sostituito la comunicazione 2012/C 72/07 per adeguare, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali (12) e la raccomandazione 22-03 dell’ICCAT per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale (13) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute ad un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024.
(8)Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(9)Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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