LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
(2)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1379 (3) e (UE) 2022/94 (4) la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze famoxadone e fosmet, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del famoxadone e del fosmet nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il famoxadone e il fosmet negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 (6) la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione della sostanza indoxacarb come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione costituisce una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’indoxacarb è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere l’indoxacarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 (8) la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza alfa cipermetrina come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto dell’uso dell’alfa cipermetrina nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre, la classificazione armonizzata dell’alfa cipermetrina a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) costituisce una prova sufficiente del fatto che questa sostanza desta preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’alfa cipermetrina nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5)Il ritiro della sostanza attiva bromadiolone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del bromadiolone nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del bromadiolone a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bromadiolone nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6)Il ritiro della sostanza attiva metam-sodio dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metam-sodio nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata di questa sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il metam-sodio nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 (10) la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza isopyrazam come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’isopyrazam nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’isopyrazam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8)Il ritiro della sostanza attiva diuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro si traduce in una rigorosa restrizione dell’impiego del diuron a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, l’uso di questa sostanza è consentito soltanto in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del diuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il diuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9)Il ritiro delle sostanze attive azimsulfuron, carbetamide, carbossina, ciproconazolo, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, fenbuconazolo, fluquinconazolo, lufenurone, metosulam, miclobutanil, pencicuron, procloraz, profoxydim, spirodiclofen e triflumizolo dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(10)Con le decisioni di esecuzione (UE) 2018/622 (11), (UE) 2020/1765 (12) e (UE) 2021/98 (13), la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze clorofene ed esbiotrina come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del clorofene e dell’esbiotrina nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il clorofene e l’esbiotrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
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