IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'allegato IX, punto 14,
visto il parere del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 131, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE (CRD) impone alle autorità competenti o designate di riesaminare almeno una volta l'anno i coefficienti della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) di cui richiedono la detenzione. A norma del paragrafo 12, secondo comma, del medesimo articolo, le autorità competenti o designate sono tenute altresì a riesaminare una volta l'anno l'individuazione degli O-SII ai quali è imposto tale coefficiente. A norma dell'articolo 131, paragrafo 7, della medesima direttiva, quale integrata nell'accordo SEE, prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII le autorità competenti o designate sono tenute a informare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il quale trasmette senza indugio le notifiche al Comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti e designate delle parti contraenti del SEE interessate.
(2)A norma dell'articolo 131, paragrafo 15, CRD, in combinato disposto con il paragrafo 5 bis, terzo comma, del medesimo articolo, gli Stati EFTA-SEE devono sottoporre all'autorizzazione del Comitato permanente degli Stati EFTA le misure macroprudenziali che danno luogo a un coefficiente combinato di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio del dato ente creditizio e del dato insieme o sottoinsieme di esposizioni. A norma dei citati articoli della CRD, entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 131, paragrafo 7, CRD il CERS è tenuto a fornire al Comitato permanente degli Stati EFTA un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII.
(3)Il 5 novembre 2020 il ministero delle Finanze norvegese ha informato il CERS, a norma dell'articolo 133, paragrafo 11, della direttiva 2013/36/UE quale applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 1o gennaio 2020 (3), dell'intenzione di fissare al 4,5 % il coefficiente della SyRB applicabile agli enti creditizi. Nella raccomandazione relativa alla notifica da parte della Norvegia dell'intenzione di fissare un coefficiente di SyRB in conformità dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE (ESRB/2020/14), adottata il 4 dicembre 2020, il CERS ha raccomandato di considerare il coefficiente di SyRB proposto per l'applicazione in Norvegia giustificato, idoneo, proporzionato, efficace ed efficiente rispetto al rischio stabilito dal ministero delle Finanze norvegese. In considerazione di detta raccomandazione del CERS, il Comitato permanente degli Stati EFTA ha adottato il 4 dicembre 2020 la raccomandazione n. 1/2020/SC, senza raccomandare nessuna modifica della misura notificata.
(4)Il 30 settembre 2022 il ministero delle Finanze norvegese ha informato ufficialmente il CERS dell'intenzione di imporre a taluni enti di detenere una riserva per gli O-SII di capitale primario di classe 1 in conformità dell'articolo 131 CRD. Il segretariato del CERS ha accusato ricevuta della notifica il 4 ottobre 2022; il 27 ottobre 2022, in conformità dell'articolo 131, paragrafo 5 bis, CRD, l'ha trasmessa al Comitato permanente degli Stati EFTA.
(5)La riserva per gli O-SII notificata si applicherà a tre enti creditizi nazionali, fra cui la filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro paese dello Spazio economico europeo. Per due enti creditizi la riserva per gli O-SII sarà fissata all'1 %, per il terzo al 2 %.
(6)Il ministero delle Finanze norvegese ha applicato i criteri seguenti per individuare come O-SII i richiamati enti creditizi: i) attività totali in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia e/o ii) prestiti al settore privato non finanziario in percentuale del totale dei prestiti al settore privato non finanziario in Norvegia. I criteri applicati sono elencati come indicatori facoltativi nell'allegato 2 degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, CRD per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) (4).
(7)Poiché la combinazione fra SyRB del 4,5 % e le proposte riserve per gli O-SII daranno luogo a un coefficiente superiore al 5 %, il 15 novembre 2022 il CERS ha fornito al Comitato permanente degli Stati EFTA un parere sulla misura proposta.
(8)Nel parere formulato e nella relativa nota di valutazione il CERS esamina i rischi che la misura proposta intende parare, constatando che i rischi che inducono a modificare le riserve per gli O-SII discendono dall'importanza che gli enti a rilevanza sistemica rivestono nell'economia norvegese.
(9)Il CERS reputa che, in considerazione del loro cumulo con la SyRB, le riserve per gli O-SII siano efficaci e proporzionate. Al riguardo il CERS tiene conto del fatto che le riserve per gli O-SII devono essere considerate in combinazione con la SyRB. Rileva che l'obiettivo delle riserve per gli O-SII è aumentare la capacità di assorbimento delle perdite degli enti a maggiore rilevanza sistemica in Norvegia, riducendo così i rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero insorgere qualora questi si trovassero in difficoltà. Il CERS reputa proporzionata la misura in considerazione dell'importanza che gli enti a rilevanza sistemica rivestono nel sistema finanziario norvegese a causa delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni dell'economia norvegese e delle quote che rappresentano nel mercato dei prestiti al settore privato non finanziario.
(10)Pur rilevando che alcuni dei rischi affrontati dalla SyRB paiono sovrapporsi a quelli che giustificano la fissazione della riserva per gli O-SII, il CERS conclude che la misura proposta è adeguata per parare i rischi individuati, non comporta effetti negativi sproporzionati sulla stabilità finanziaria in Norvegia o nel SEE e non risulta rappresentare o erigere un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Rileva tuttavia che gli orientamenti dell'ABE in materia prevedono indicatori diversi da quelli, impiegati dalle autorità norvegesi, relativi alle dimensioni, fatto da cui potrebbero scaturire effetti in termini di reciprocità della SyRB. Il Comitato permanente degli Stati EFTA osserva in effetti che, sull'individuazione degli O-SII, gli orientamenti dell'ABE comprendono anche indicatori relativi alla rilevanza per l'economia, all'importanza dell'attività transfrontaliera e all'interconnessione con il sistema finanziario. Questi indicatori si sovrappongono in parte agli indicatori impiegati dal ministero delle Finanze norvegese per giustificare la SyRB. Il CERS sottolinea peraltro che le autorità norvegesi hanno sostenuto che la SyRB è stata calibrata tenendo conto degli obblighi inerenti agli O-SII.
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