Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione del 21 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Reg. d’Esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.DOMANDA

(1)La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia e di disporre la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan.

(2)La domanda è stata presentata il 10 luglio 2023 dal Consorzio Woodstock («richiedente»).

B.PRODOTTO

(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione (2) con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010) e originario della Russia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con il codice NC 4412 33 10 (3), ma spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato originario della Turchia e del Kazakhstan (codici TARIC 4412331010 e 4412331020)(«prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.MISURE IN VIGORE

(4)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 («misure in vigore»).

D.MOTIVAZIONE

(5)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano in particolare quanto segue.

(6)Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla Russia e da Turchia e Kazakhstan in seguito all’istituzione delle misure in vigore.

(7)Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione nell’Unione del prodotto in esame attraverso la Turchia e il Kazakhstan.

(8)Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(9)Infine, gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame, adeguato per tenere conto dell’inflazione dei prezzi e degli aumenti dei costi verificatisi dopo il periodo dell’inchiesta utilizzato al momento dell’istituzione delle misure in vigore.

(10)Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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