LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (la "RPC" o il "paese interessato") (le "misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso "inchiesta iniziale".
(2)In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 (3) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC.
(3)Le misure antidumping hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra l'8 % e il 35,1 % per le importazioni effettuate dagli esportatori che figurano nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo su scala nazionale del 27,1 % per tutti gli altri esportatori.
(4)In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (4) ("regolamento di base"), il 3 luglio 2017 il Consiglio ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC con il regolamento (UE) 2017/1188 (5) (il "precedente riesame in previsione della scadenza").
(5)I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra l'8 % e il 35,1 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione e un'aliquota del 27,1 % per tutte le altre società nella RPC.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(6)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione europea (la "Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda di riesame è stata presentata il 31 marzo 2022 da Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA (i "richiedenti") per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(7)La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, il 30 giugno 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta patinata fine originaria della RPC, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) ("avviso di apertura").
1.4.Inchiesta antisovvenzioni distinta
(9)Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 giugno 2022, la Commissione ha annunciato anche l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (8) delle misure compensative definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.
1.5.Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(10)L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (il "periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il "periodo in esame").
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it