LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana le quali devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri che sono elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II del regolamento medesimo (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia, Germania, Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (6) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (7). Gli articoli 22, 25 e 40 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente tali misure prevedono l'istituzione di zone soggette a restrizioni e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
(6)Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici.
(7)In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(8)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Bulgaria, Estonia, Lettonia e Polonia, come pure nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Germania. Inoltre l'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Macedonia del Nord al confine con la Grecia ha determinato un aumento del rischio di diffusione della peste suina africana in talune aree della Grecia attualmente non elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
(9)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Bulgaria, Estonia, Lettonia e Polonia e focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Germania, e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
(10)Nel luglio 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle contee di Madonas e Krāslavas in Lettonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Lettonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessate da questi recenti focolai, dovrebbero invece essere elencate come zone soggette a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
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