LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ("richiesta"). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell'allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE.
(3)Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
(4)Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione (4): EN 50104:2010 – Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 50104:2019 – Requisiti relativi alle apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Sulla base della richiesta, il CEN ha modificato la norma armonizzata EN 50104:2019. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata modificata EN 50104: 2019/A1:2023 – Requisiti relativi alle apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova.
(5)Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta della norma EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023.
(6)La norma EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
(8)È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 50104:2010, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
(9)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 50104:2010.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
(11)La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 2 febbraio 2025.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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