IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti contenuti ‘accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, compresa l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche («intesa settoriale sui mutamenti climatici») figurante nell’allegato IV dell’accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
(2)I partecipanti all’accordo («partecipanti») devono concordare le modifiche dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici con l’obiettivo di ampliarne l’ambito di applicazione e riesaminarne l’appendice III. Eventuali modifiche dovrebbero essere in linea con gli impegni internazionali dell’Unione conformemente all’accordo di Parigi e con la politica dell’Unione in materia di clima.
(3)Attualmente, l’intesa settoriale sui mutamenti climatici, aggiornata da ultimo nel 2014, si concentra soltanto su alcuni settori della produzione e della trasmissione di energia. L’ambito di applicazione dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici ne limita l’impatto e non sostiene efficacemente gli impegni dei partecipanti nel quadro dell’accordo di Parigi o le ambizioni dell’Unione espresse nel Green Deal europeo.
(4)Le modifiche proposte dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici ne amplierebbero l’ambito di applicazione al fine di includere le esportazioni dei settori industriali che attualmente non sono in essa contemplati. Di conseguenza, le modifiche consentirebbero alle esportazioni che soddisfano i criteri applicabili effettuate da una gamma più ampia di settori industriali di beneficiare delle condizioni e modalità previste dall’intesa settoriale sui mutamenti climatici. Ciò consentirebbe a sua volta alle agenzie di credito all’esportazione dell’Unione e di altri partecipanti di rafforzare il proprio ruolo nel sostenere la transizione verde e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi.
(5)A norma dell’articolo 9 dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, i partecipanti devono procedere a un riesame dell’appendice III al più tardi entro la fine del 2020, al fine di valutare le iniziative internazionali connesse all’adattamento, le condizioni di mercato e le esperienze acquisite dalla procedura di notifica al fine di determinare se le definizioni, i criteri relativi ai progetti, le condizioni e le modalità debbano essere mantenuti e/o modificati. Nell’ambito del riesame è emerso che i criteri per l’individuazione dei progetti di adattamento, che attualmente impongono l’adattamento come obiettivo principale del progetto, non sono adatti alle operazioni di credito all’esportazione, che di norma implicano anche attività commerciali per produrre un flusso di cassa. Di conseguenza, è opportuno modificare i criteri per i progetti di adattamento stabiliti nell’appendice III dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, allineandoli maggiormente ai criteri utilizzati dalle banche di sviluppo.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti sulle modifiche dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.
(7)La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere le modifiche basate sull’accluso progetto di versione consolidata dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sulle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche figurante nell’allegato IV dell’accordo è di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata acclusa alla presente decisione (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
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