Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione del 25 luglio 2023 recante deroga al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/2072.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, e l’articolo 41, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione (3) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) in relazione ai tuberi di Solanum tuberosum L. non destinati alla piantagione originari delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano («piante specificate»).

(2)Il 12 gennaio 2023 il Libano ha presentato una richiesta di proroga della deroga, concessa con decisione di esecuzione (UE) 2019/1614, oltre il 31 marzo 2023.

(3)Il regolamento (UE) 2016/2031 ha sostituito la direttiva 2000/29/CE, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce prescrizioni relative all’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti al fine di proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari. L’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), di tale regolamento vieta l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., a meno che non siano originari di determinati paesi terzi o regioni o di paesi notoriamente indenni da Clavibacter sepedonicus («organismo nocivo specificato»), o non applichino norme riconosciute equivalenti alle norme dell’Unione contro tale organismo nocivo.

(5)Il Libano ha fornito informazioni secondo cui le regioni di Akkar e Bekaa erano indenni dall’organismo nocivo specificato durante i periodi vegetativi del 2020, 2021 e 2022. Tali informazioni dimostrano che le piante specificate sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate a garantire la protezione del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato. Durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1614, non è stata inoltre riscontrata alcuna presenza dell’organismo nocivo specificato o di altri organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nel corso della loro introduzione nel territorio dell’Unione e successivamente. Per questo motivo, è opportuno concedere nuovamente tale deroga, purché siano rispettate alcune prescrizioni volte a garantire che sulle piante specificate non siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione al momento della loro introduzione nel territorio dell’Unione.

(6)L’introduzione delle piante specificate dovrebbe essere autorizzata nel territorio dell’Unione solo attraverso posti di controllo frontalieri designati al fine di garantire controlli efficaci e la riduzione di qualsiasi rischio fitosanitario.

(7)Per garantire il controllo del rischio fitosanitario dovrebbero essere previsti obblighi d’ispezione. È opportuno effettuare il campionamento e le prove sulle piante specificate ai posti di controllo frontalieri al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione conformemente allo schema per le prove esistente istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione (6), in quanto tale schema è conforme alle norme internazionali più aggiornate.

(8)Le piante specificate dovrebbero essere introdotte nel territorio dell’Unione soltanto se adeguatamente etichettate, in particolare per indicare l’origine libanese e precisare che tali piante non sono destinate all’impianto. Ciò è necessario al fine di evitare che le piante specificate siano impiantate e di garantirne l’identificazione e la tracciabilità.

(9)A causa dei vincoli della pandemia di COVID-19 e dei violenti conflitti interni, il Libano non disponeva di tutte le risorse necessarie per effettuare una valutazione completa dello status fitosanitario delle regioni di Akkar e Bekaa, per cui ha bisogno di più tempo per completare tale valutazione. Di conseguenza, e poiché il presente regolamento affronta uno specifico rischio fitosanitario che non è ancora interamente valutato, le prescrizioni che stabilisce devono avere carattere temporaneo, conformemente all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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