Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1561 della Commissione del 26 luglio 2023 che respinge la domanda di protezione di un nome come indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del PE e del Consiglio.

Giustizia 1702

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» in quanto denominazione di origine protetta (DOP) presentata dall’Armenia l’11 luglio 2016 (PDO-AM-2164).

(2)In seguito all’esame, il 13 dicembre 2016 e il 7 settembre 2017 la Commissione ha inviato una notifica di osservazioni per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti del fascicolo. Data la mancata risposta all’ultima comunicazione, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha inviato un sollecito. La richiedente non ha risposto.

(3)In base alle informazioni a disposizione, la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e, con lettera del 20 dicembre 2022, ha comunicato alla richiedente che, se non saranno pervenute osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera, intende avviare la procedura di adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento suddetto.

(4)A norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), il disciplinare di una DOP deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

Gli operatori devono poter individuare: a) il fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti; b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Per quanto riguarda la prova che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, il disciplinare di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» menziona solo il «Red Book of Armenia» (Libro rosso dell’Armenia), senza altre spiegazioni. La Commissione ha concluso che non basta a dimostrare che la procedura di garanzia dell’origine sia soddisfatta in applicazione dell’articolo 4 suddetto.

(5)A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, devono essere descritte «le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto». La Commissione ha concluso che tale condizione non è soddisfatta poiché nella descrizione di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» mancano caratteristiche organolettiche e fisiche essenziali, quali la lunghezza, l’odore e il gusto.

(6)A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (3), nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata. Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all’ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale. La Commissione ha concluso che tali condizioni non sono soddisfatte in quanto il disciplinare di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» non spiega se non sia tecnicamente possibile che i mangimi provengano integralmente dalla zona geografica delimitata e non dimostra che la qualità e le caratteristiche del prodotto, che sono dovute all’ambiente geografico, non sono compromesse dall’uso di mangimi non provenienti dalla zona geografica delimitata.

(7)La richiedente non ha risposto entro il termine stabilito alle osservazioni della Commissione.

(8)La Commissione ritiene pertanto che la domanda di registrazione di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» come DOP non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

(9)E’ pertanto opportuno respingere la domanda di protezione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» come DOP.

(10)La decisione di rigetto è strettamente connessa alla registrazione di tale nome a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa non pregiudica la protezione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» nell’ambito dell’accordo bilaterale tra l’Armenia e l’Unione.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» come denominazione di origine protetta (DOP) è respinta.

Articolo 2

L’Ufficio armeno per la proprietà intellettuale, Armenian Intellectual Property Office, Government House 3, Central Avenue, 375010 Yerevan, Armenia, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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