IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
(2)I partecipanti all’accordo («partecipanti») sono chiamati a concordare le modifiche dell’accordo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che regolano i periodi di rimborso massimi, il piano di rimborso e i tassi di premio minimi.
(3)Dall’adozione, nel 1978, le norme stabilite nell’accordo non sono mai state, fino ad oggi, oggetto di un riesame globale in vista della loro perdurante adeguatezza a livello complessivo. Il riesame globale rivela la necessità di modernizzare l’accordo in modo sostanziale per garantire che le sue disposizioni tengano conto dell’evoluzione delle circostanze globali e siano adeguati alle esigenze future. Inoltre, le disposizioni non dovrebbero essere sproporzionatamente rigide rispetto agli obiettivi dell’accordo di garantire condizioni di parità tra i partecipanti e di evitare l’esclusione del settore privato.
(4)La proposta di modifica dell’accordo consentirebbe alle agenzie di credito all’esportazione partecipanti di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere il settore privato. In questo modo, l’accordo modernizzato rafforzerebbe la competitività globale degli esportatori dell’Unione, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all’occupazione nell’Unione.
(5)A seguito di tali modifiche proposte, sono inoltre necessarie ulteriori modifiche dell’accordo al fine di razionalizzare e garantire una maggiore coerenza all’interno dell’accordo e dei suoi allegati, anche per quanto riguarda gli obblighi di notifica ex ante.
(6)Inoltre, il riesame globale dell’accordo ha evidenziato la necessità di rivedere le procedure per la proroga delle linee comuni che non sono collegate a un’operazione specifica. Le procedure rivedute escluderebbero la possibilità per i singoli partecipanti di prorogare unilateralmente di tali linee comuni. Tali procedure rivedute terrebbero pertanto maggiormente conto della necessità che l’Unione concordi formalmente una posizione prima di un’eventuale proroga di tali linee comuni.
(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti sulla modifiche dell’accordo, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.
(8)La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere le modifiche basate sull’accluso progetto di versione consolidata dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sulle modifiche dell’accordo è quella di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata dell’accordo accluso alla presente decisione (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
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