LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2021/1870 (2) della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i gruppi di prodotti «prodotti cosmetici» e «prodotti per la cura degli animali».
(2)I portatori di interessi del settore e i membri del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica hanno segnalato che alcune disposizioni della decisione (UE) 2021/1870 potrebbero essere interpretate in modi diversi, il che potrebbe a sua volta comportare incoerenze nell'attuazione pratica della stessa. Per scongiurare questo rischio e garantire la chiarezza e la certezza del diritto è necessario formulare tali disposizioni in modo più preciso.
(3)La definizione di «contenuto attivo» che figura nella sezione «Quadro generale» degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1870 contiene un errore che è opportuno correggere al fine di precisare che a non essere inclusi nel calcolo del contenuto attivo dei prodotti cosmetici o dei prodotti per la cura degli animali sono gli agenti abrasivi organici. Le sostanze inorganiche, compresi gli agenti abrasivi inorganici, sono infatti escluse per definizione.
(4)Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (a), punto iii), della decisione (UE) 2021/1870, relativo all'esenzione dei composti di zinco classificati H410 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) usati negli unguenti/creme allo zinco, è opportuno correggere il criterio 4 (a), punto i), per precisare che le sostanze esentate a norma del criterio 4 (a), punto iii), non devono soddisfare i requisiti di cui al criterio 4 (a), punto i).
(5)Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (b), e dell'allegato II, criterio 3 (b), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tali criteri per precisare che le sostanze ivi elencate possono essere contenute nel prodotto finale se si presentano come impurità. Ciò è necessario per rendere i requisiti coerenti con le informazioni riportate nell'allegato I, tabella 1, e nell'allegato II, tabella 1, della decisione (UE) 2021/1870 per quanto riguarda tali criteri.
(6)Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (c), e dell'allegato II, criterio 3 (c), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere l'allegato I, nota 12, e l'allegato II, nota 10, indicando il link corretto che i richiedenti del marchio Ecolabel UE dovrebbero usare.
(7)Per precisare l'interpretazione della frase introduttiva del criterio 5 dell'allegato I e del criterio 4 dell'allegato II della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tale frase per esplicitare che solo i prodotti liquidi devono rispettare il requisito relativo al volume minimo di imballaggio consentito, come già suggerisce l'unità di misura indicata nella frase.
(8)Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 5 (d), e dell'allegato II, criterio 4 (d), della decisione (UE) 2021/1870, in linea con le più avanzate tecnologie di riciclaggio (4) e con le discussioni tenute con i portatori di interessi durante il processo di revisione dei criteri di assegnazione del marchio Ecolabel UE (5), è opportuno modificare la tabella 8 dell'allegato I e la tabella 7 dell'allegato II per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.
(9)Al fine di garantire la corretta verifica dell'allegato II, criterio 3, della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere la sezione «Valutazione e verifica» di tale criterio per fare in modo che i richiedenti del marchio Ecolabel UE presentino le schede di dati di sicurezza (SDS) del prodotto finale oltre a quelle relative a qualunque sostanza e miscela presente nel prodotto finale per dimostrare la conformità a tale criterio.
(10)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1870. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.
(11)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare una data chiara di applicazione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2021/1870 è così modificata e rettificata:
l'allegato I è modificato e rettificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
l'allegato II è modificato e rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2023.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
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