Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.

(2)Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda la produzione vegetale al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.

(3)A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall’elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.

(4)Occorre specificare le variabili per cui sono richieste le dimensioni regionale e biologica, dal momento che tali dimensioni sono necessarie solo per alcune variabili.

(5)La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.

(6)I periodi di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.

(7)Le rese delle colture rappresentano indicatori importanti nella produzione agricola e dovrebbero pertanto essere parte integrante dei dati. La Commissione (Eurostat), tuttavia, dovrebbe calcolare tale indicatore sulla base dei dati trasmessi.

(8)I tenori di umidità delle colture prodotte e i tenori di zucchero delle barbabietole da zucchero variano considerevolmente di anno in anno e ostacolano la comparazione dei volumi di produzione nel tempo e tra paesi. Al fine di creare statistiche comparabili occorrono pertanto informazioni sui tenori standard di umidità e di zucchero a livello nazionale.

(9)A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dall’invio di dati per variabili predefinite entro determinati termini se l’impatto della sua produzione sul totale dell’Unione di tali variabili è limitato. Ciò accade quando la produzione dello Stato membro è al di sotto di soglie specifiche. Occorre specificare tali soglie, la metodologia impiegata per definirle, le fonti di dati utilizzate per applicare tale metodologia e i dati cui tale esenzione si applica.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Per saperne di più:

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EurLex

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