Regolamento d’Es. (UE) 2023/1496 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il Regolamento n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Giustizia Istock

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

(3)Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l’Unione resta determinata a mantenere e aumentare la pressione collettiva esercitata sulla Russia, anche tramite eventuali ulteriori misure restrittive.

(4)L’Iran fornisce sostegno militare alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che cinque persone coinvolte nello sviluppo e nella fornitura di velivoli senza equipaggio alla Russia debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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