Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1463 della Commissione del 10 luglio 2023 che approva una modifica di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del PE e del Consiglio.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 115, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2), la domanda di modifica delle menzioni tradizionali «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» trasmessa dall’Austria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(2)Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (4).

(3)A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, la modifica delle menzioni tradizionali «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica delle menzioni tradizionali «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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