Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1447 della Commissione del 12 luglio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808 dal 31 agosto 2024 al 31 agosto 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva penflufen dal 31 gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori, tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.

(3)Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive interessate conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4).

(4)La proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tali sostanze scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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