Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione del 12 luglio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Le sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (IKI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(2)Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (3) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nella parte B di tale allegato.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione (4) ha prorogato fino al 31 agosto 2023 i periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220) fino al 31 agosto 2023.

(5)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva halosulfuron metile è fissata al 30 settembre 2023, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione (6).

(6)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva maltodestrina è fissata al 30 settembre 2023, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione (7).

(7)Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive sono stati presentati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8), che continua ad applicarsi a tali sostanze attive a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (9). Tali domande e fascicoli supplementari sono stati dichiarati ammissibili dai rispettivi Stati membri relatori.

(8)Per le sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, fosfuro di alluminio, carburo di calcio, dodemorf, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, flonicamid (IKI-220), solfato di ferro, fosfuro di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, sulcotrione, tebuconazolo e urea, la valutazione dei rischi a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 non è stata ancora completata dai rispettivi Stati membri relatori.

(9)Per le sostanze attive halosulfuron metile, proteine idrolizzate e piretrine, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») avrà bisogno di un periodo di tempo supplementare per adottare una conclusione e, se del caso, organizzare una consultazione di esperti. È inoltre necessario un periodo di tempo supplementare affinché venga adottata la conseguente decisione di gestione dei rischi.

(10)Per la sostanza attiva cimoxanil, l’Autorità, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha richiesto che vengano presentate informazioni supplementari entro il 17 giugno 2024, ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

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