Decisione (PESC) 2023/1304 del Consiglio del 26 giugno 2023 che modifica la Decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace.

Giustizia 1223

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l’appoggio della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha convenuto che il massimale finanziario globale dello strumento europeo per la pace («strumento») dovrebbe essere aumentato di 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) per gli anni compresi tra il 2024 e il 2027. L’attuazione di tale aumento deve rispettare il massimale per i pagamenti concordato per il 2023. Il Consiglio ha inoltre riconosciuto che l’evoluzione del contesto di sicurezza internazionale potrebbe rendere necessari ulteriori aumenti del massimale finanziario globale dello strumento fino al 2027. Qualsiasi ulteriore aumento deve essere deciso dal Consiglio all’unanimità e deve essere stabilito mediante modifica della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1). L’aumento globale complessivo del massimale finanziario dello strumento fino al 2027 non deve superare i 5 500 milioni di EUR (a prezzi 2018).

(2)Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la dimensione globale dello strumento e ha accolto con favore l’accordo raggiunto in sede di Consiglio il 12 dicembre 2022 che ne garantisce la sostenibilità finanziaria.

(3)Il 13 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/577 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2021/509.

(4)Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha convenuto di prendere in considerazione un ulteriore aumento del massimale finanziario globale dello strumento di 3 500 milioni di EUR (a prezzi 2018). L’attuazione di tale aumento deve rispettare la portata globale e la prevedibilità dello strumento e il suo fabbisogno di finanziamento a lungo termine per le misure di assistenza che forniscono materiale sia letale che non letale per le missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune. Inoltre, l’attuazione di tale aumento deve rispettare il massimale dei pagamenti concordato per il 2023. È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/509,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:

1)l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.Il massimale finanziario per l’attuazione dello strumento per il periodo 2021-2027 è di 12 040 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.La ripartizione annuale del massimale finanziario figura nell’allegato I.

3.Il massimale finanziario è utilizzato in modo da preservare l’ambito di applicazione geografico mondiale dello strumento e la capacità dell’Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell’Unione seguendo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo e dal Consiglio. Il comitato dello strumento di cui all’articolo 11 decide in merito all’utilizzo del massimale finanziario definendo gli importi complessivi destinati alle misure di assistenza e gli importi complessivi destinati alle operazioni finanziate a titolo dello strumento, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria. Il comitato dello strumento rivede tali importi complessivi, se necessario, conformemente all’orientamento strategico fornito dal comitato politico e di sicurezza (CPS) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.».

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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