Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione del 20 giugno 2023 che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri devono documentare i risultati delle indagini e le misure adottate in caso di presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. A norma dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri devono condividere con gli altri Stati membri e con la Commissione le informazioni sulle misure adottate al fine di formulare migliori prassi e su eventuali ulteriori misure volte ad evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

(2)L’articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 impone agli Stati membri di trasmettere per via elettronica, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione, le informazioni pertinenti sui casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati.

(3)Al fine di evitare la duplicazione dei mezzi con i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2018/848, i dettagli e il formato stabiliti per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, di detto regolamento potrebbero essere utilizzati anche per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 9, dello stesso regolamento. A tal fine è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS).

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dettagli e formato delle informazioni sulle indagini ufficiali, sulle migliori prassi e sulle ulteriori misure relative alla contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati

Gli Stati membri utilizzano il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario di cui all’allegato del presente regolamento per mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i risultati documentati delle indagini ufficiali svolte a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, delle eventuali misure adottate dalle autorità competenti al fine di formulare migliori prassi e delle ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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