Regolamento Delegato (UE) 2023/1177 della Commissione del 5 aprile 2023 che integra il Regolamento (CE) n. 767/2008 del PE e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco predefinito di occupazioni ai fini del sistema di informazione visti.

Giustizia 1702

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 767/2008 istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Il regolamento definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno.

(2)Nel modulo di domanda di soggiorno di breve durata che devono compilare, i richiedenti sono tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro attuale occupazione. All’atto dell’inserimento dei dati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008, l’occupazione deve essere selezionata da un elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative).

(3)È pertanto opportuno stabilire un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative ai fini del VIS. L’elenco dovrebbe avvalersi della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) adottata dall’organizzazione internazionale del lavoro. Al fine di garantire che i dati sulle occupazioni dei richiedenti siano sufficientemente specifici, l’autorità competente per i visti dovrebbe essere tenuta a selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2 (gruppo intermedio) della norma, ma anche ai livelli 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità), se disponibili.

(4)È opportuno che il campo relativo all’attuale occupazione del richiedente nel fascicolo relativo alla domanda VIS consenta di visualizzare solo le opzioni pertinenti e aiuti attivamente l’autorità competente per i visti a trovare il gruppo di posizioni lavorative filtrando le opzioni sulla base delle selezioni effettuate in precedenza.

(5)Si applicano disposizioni specifiche ai cittadini dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto che sono familiari di cittadini dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE. Analogamente, l’elenco predeterminato delle attuali occupazioni (gruppi di posizioni lavorative) non dovrebbe applicarsi ai familiari dei cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante in cui è presentata la domanda di visto.

(6)Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(7)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(9)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(10)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.156.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A156%3ATOC

Foto:

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