Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1160 della Commissione del 31 maggio 2023 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'UE».

Giustizia 127

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 maggio 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'UE».

(2)Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'UE», presentata alla Commissione il 14 febbraio 2023.

(3)Con lettera dell'8 marzo 2023 (C (2023)1602 final), a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione, secondo cui, per quanto riguarda la richiesta di registrazione presentata il 14 febbraio 2023, erano soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia, la Commissione ha anche spiegato che l'iniziativa non rispondeva al requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, poiché l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul quale gli organizzatori avevano basato l'iniziativa, non poteva costituire la base giuridica dell'atto giuridico proposto dall'iniziativa, essendo tale disposizione limitata alle materie con implicazioni transnazionali. Nemmeno l'articolo 82 TFUE avrebbe potuto costituire la base giuridica dell'atto giuridico proposto poiché l'obiettivo dell'iniziativa non rientrava manifestamente nell'ambito di applicazione dei quattro settori di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettere da a) a d), TFUE. Inoltre, l'iniziativa non rientrava in nessuno dei tre settori di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettere da a) a c), TFUE, né riguardava un altro «aspetto specifico della procedura penale» di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE. La Commissione ha inoltre informato gli organizzatori che l'articolo 65 TFUE, cui fa riferimento l'iniziativa, non è pertinente in questo contesto e che gli articoli 20 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non conferiscono alla Commissione la competenza a proporre un atto giuridico. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l'iniziativa per tener conto della sua valutazione, oppure di mantenere o ritirare l'iniziativa iniziale conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.

(4)Il 4 maggio 2023 il gruppo di organizzatori ha ripresentato l'iniziativa.

(5)Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono l'introduzione di «un meccanismo a livello nazionale che garantisca il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie definitive adottate dagli organi giurisdizionali» di altri Stati membri e «la possibilità di far valere i precedenti giudiziari nazionali (emessi dagli organi giurisdizionali) del paese in questione». Il meccanismo proposto si applicherebbe a condizione che: «a) la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) abbia avuto modo di interpretare le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione» e che «b) la causa in questione riguardi questioni giuridiche analoghe o identiche». Gli organizzatori ritengono che «le parti dovrebbero poter disporre di un meccanismo del genere per poter chiedere il riconoscimento di un'altra decisione attinente alla causa in qualsiasi fase del procedimento. Inoltre, è opportuno garantire un certo livello di flessibilità alla luce della clausola »rebus sic stantibus«, la quale consente di modificare la giurisprudenza se cambiano determinate circostanze fondamentali.» Gli organizzatori ritengono altresì che gli Stati membri dovrebbero «aver l'obbligo di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del meccanismo.»

(6)Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Afferma che «la CGUE e le istituzioni dell'UE hanno ripetutamente constatato che in alcuni paesi dell'UE gli organi giurisdizionali tendono ad applicare il diritto dell'UE senza garantire un approccio uniforme e coerente» e che ciò «compromette l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati» e «comporta possibili discriminazioni tra le parti in causa negli Stati membri e notevoli incertezze sul modo in cui è garantito a livello nazionale il rispetto del diritto dell'UE.» Citando l'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'allegato spiega che l'iniziativa «punta a consolidare una prassi giudiziaria uniforme tra gli Stati membri, nel rispetto delle diverse culture e tradizioni giudiziarie.» Afferma inoltre che la proposta è «proporzionata e necessaria per garantire la tutela dello Stato di diritto e per mantenere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione poiché, introducendo un meccanismo che porta al riconoscimento di decisioni giudiziarie anteriori, consente di preservare le tradizioni giudiziarie e l'autonomia procedurale di ciascuno Stato membro». Le persone dovrebbero avere la possibilità di attivare «un meccanismo di revisione delle decisioni incompatibili con precedenti giudiziari riguardanti situazioni analoghe o identiche.» A tale riguardo l'allegato fa presente che agli Stati membri dovrebbe essere imposto di monitorare la corretta attuazione del meccanismo da parte degli organi giurisdizionali nazionali, «nel senso che gli Stati membri potrebbero essere ritenuti responsabili di violazioni degli obblighi previsti dal diritto dell'UE in linea con la giurisprudenza consolidata della CGUE.»

(7)La Commissione è consapevole del fatto che l'iniziativa modificata punta a introdurre un meccanismo che garantisca il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie definitive adottate dagli organi giurisdizionali di altri Stati membri e il ricorso ai precedenti giudiziari nazionali emessi dagli organi giurisdizionali dello Stato interessato. Tale meccanismo si applicherebbe a condizione che siano soddisfatti tre criteri cumulativi: i) la decisione giudiziaria definitiva ha applicato le disposizioni del diritto dell'Unione; ii) la CGUE ha già interpretato le stesse disposizioni del diritto dell'Unione e iii) la causa in questione è disciplinata da elementi di diritto analoghi o identici.

(8)Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, TFUE, l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione.

(9)Analogamente, l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, prevede che tale cooperazione sia fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e che includa il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e all'articolo 83 TFUE. A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria.

(10)Poiché l'iniziativa si propone di introdurre il concetto di riconoscimento reciproco nei casi che richiedono l'applicazione di disposizioni del diritto dell'Unione nel rispetto di determinate condizioni, la Commissione ritiene che l'obiettivo dell'iniziativa rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 81 e 82 TFUE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.153.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A153%3ATOC

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