Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese.

Giustizia 127

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è di seguito denominata «l’inchiesta iniziale».

(2)Con il regolamento (UE) n. 82/2011 (3), il Consiglio ha prorogato per cinque anni le misure iniziali in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»). Con il regolamento (UE) 2017/648 (4), la Commissione europea («Commissione») ha prorogato di altri cinque anni le misure iniziali in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza»).

(3)I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 6,5 % e il 23,5 % sulle importazioni da quattro produttori esportatori e un’aliquota del 66,7 % sulle importazioni da tutte le altre società.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame è stata presentata il 16 dicembre 2021 dalla European Panel Federation («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione del legno compensato di okoumé ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 aprile 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di legno compensato di okoumé originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori (esportatori) noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

1.6.Campionamento

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.153.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A153%3ATOC

Foto:

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