Il COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo («l'accordo»), il comitato misto istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo può modificare i suoi allegati.
(2)Al fine di sostenere la corretta attuazione della legislazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo, è importante includere nell'elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato I le interpretazioni elaborate dal gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nonché gli orientamenti strategici emanati dalla «U.S. Coast Guard».
(3)L'allegato I dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, il comitato misto è incaricato di redigere e aggiornare l'elenco, di cui all'allegato II, dei prodotti e delle relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti dalle parti.
(5)Tenuto conto del progresso tecnico e delle modifiche degli strumenti internazionali, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno concordato di modificare i prodotti oggetto di riconoscimento reciproco.
(6)L'allegato II dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7)È opportuno aggiornare l'elenco delle autorità di regolamentazione e i relativi indirizzi e sopprimere l'autorità di regolamentazione del Regno Unito.
(8)L'allegato III dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
DECIDE:
Gli allegati I, II e III dell'accordo sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.
A nome degli Stati Uniti d'America
Sushan DEMIRJIAN
Firmata a Bruxelles, il 26 maggio 2023
A nome dell'Unione europea
Lucian CERNAT
Firmata a Bruxelles, il 26 maggio 2023
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.151.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A151%3ATOC
Foto:
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