LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati in Spagna nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia con due cluster distinti, uno in ciascuna regione. Detta decisione di esecuzione si applica fino al 31 ottobre 2023.
(2)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione.
(4)Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e quelle elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto successivamente modificate. Tale allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/872 della Commissione (4).
(5)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/872 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, più precisamente nella provincia di Cuenca, al di fuori della zona di protezione già istituita in tale regione.
(6)L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al nuovo focolaio. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia, nella provincia di Ciudad Real.
(7)Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione di Castiglia-La Mancia.
(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare all’allegato mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile.
(9)Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2023.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
1.l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2023.»;
2.l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.151.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A151%3ATOC
Foto:
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