LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/200 (1)7 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
(3)L’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/912 (4) del Consiglio, modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dagli Stati Uniti d’America e alcuni contingenti tariffari aperti per tutti gli altri paesi. Si tratta dei contingenti tariffari recanti i seguenti numeri d’ordine: 09.0035, 09.0040, 09.0041, 09.0055, 09.0056, 09.0059, 09.0070, 09.0073, 09.0083, 09.0089, 09.0093, 09.0094, 09.0123, 09.0147, 09.4002, 09.4038, 09.4116, 09.4123, 09.4127 e 09.4170.
(4)Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
(6)Sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire come gestire le situazioni che possono derivare dalle modifiche dei quantitativi di prodotti da importare nell’ambito dei contingenti tariffari in questione. Si tratta di contingenti tariffari gestiti in periodi suddivisi in sottoperiodi. Esso riguarda anche i contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», qualora la modifica dei quantitativi comporti un aumento del quantitativo di un contingente tariffario esaurito o una diminuzione del quantitativo disponibile di un contingente tariffario per prodotti già immessi in libera pratica nell’Unione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.151.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A151%3ATOC
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