Regolamento (UE) 2023/1141 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione.

(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(3)Quando riceve una domanda l’Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione dell’indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall’Autorità.

(5)In seguito a una domanda presentata dalla società Nestlé SA a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute relativa ai beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione e alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo il consumo (domanda n. EFSA-Q-2020-000447). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo contribuisce alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo tale pasto».

(6)Nel parere scientifico (2) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 aprile 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l’effetto dei beta-glucani sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali è consolidato. Le prove fornite non erano tuttavia sufficienti per stabilire un effetto sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali alle dosi di 1,3 g di beta-glucani per 25 g di carboidrati disponibili incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione (ossia cottura in serie o estrusione), come richiesto dal richiedente. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(7)In seguito a una domanda presentata dalla società Pharmactive Biotech Products, S.L. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante Affron® e il contributo al mantenimento di un umore sano (domanda n. EFSA-Q-2020-00617). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Affron® contribuisce a mantenere un umore sano riducendo le caratteristiche negative dei sentimenti depressivi e ansiosi».

(8)Nel parere scientifico (3) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 6 luglio 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Affron® e un aumento dell’umore positivo. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(9)In seguito a una domanda presentata dalla società Praline i Cokolada j.d.o.o. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante l’estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP e il mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda n. EFSA-Q-2020-00718). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «MegaNatural®-BP contribuisce al mantenimento di una pressione sanguigna sana».

(10)Nel parere scientifico (4) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 9 agosto 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di MegaNatural®-BP, un estratto di vinaccioli standardizzato per il tenore di fenoli totali, acido gallico e la somma di catechina ed epicatechina, e il mantenimento di una pressione sanguigna normale. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A151%3ATOC

Foto:

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