LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione.
(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(3)Quando riceve una domanda l’Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.
(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione dell’indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall’Autorità.
(5)In seguito a una domanda presentata dalla società Nestlé SA a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute relativa ai beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione e alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo il consumo (domanda n. EFSA-Q-2020-000447). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo contribuisce alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo tale pasto».
(6)Nel parere scientifico (2) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 aprile 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l’effetto dei beta-glucani sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali è consolidato. Le prove fornite non erano tuttavia sufficienti per stabilire un effetto sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali alle dosi di 1,3 g di beta-glucani per 25 g di carboidrati disponibili incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione (ossia cottura in serie o estrusione), come richiesto dal richiedente. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.
(7)In seguito a una domanda presentata dalla società Pharmactive Biotech Products, S.L. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante Affron® e il contributo al mantenimento di un umore sano (domanda n. EFSA-Q-2020-00617). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Affron® contribuisce a mantenere un umore sano riducendo le caratteristiche negative dei sentimenti depressivi e ansiosi».
(8)Nel parere scientifico (3) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 6 luglio 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Affron® e un aumento dell’umore positivo. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.
(9)In seguito a una domanda presentata dalla società Praline i Cokolada j.d.o.o. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante l’estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP e il mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda n. EFSA-Q-2020-00718). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «MegaNatural®-BP contribuisce al mantenimento di una pressione sanguigna sana».
(10)Nel parere scientifico (4) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 9 agosto 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di MegaNatural®-BP, un estratto di vinaccioli standardizzato per il tenore di fenoli totali, acido gallico e la somma di catechina ed epicatechina, e il mantenimento di una pressione sanguigna normale. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A151%3ATOC
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