LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 7, lettera a), l’articolo 131, lettera a), gli articoli 160 e 183,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’«accordo di recesso») è stato concluso a nome dell’Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, durante il quale il diritto dell’Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127 dell’accordo di recesso (il «periodo di transizione»), è terminato il 31 dicembre 2020.
(2)Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (il «protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di recesso.
(3)Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del protocollo, la normativa doganale di cui all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 e gli atti dell’Unione che la attuano o la integrano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito relativamente all’Irlanda del Nord, dopo la fine del periodo di transizione.
(4)Di conseguenza, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), le merci introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito devono essere corredate di una dichiarazione doganale con l’insieme di dati stabilito per le merci destinate all’immissione in libera pratica nella colonna H1 dell’allegato B del presente regolamento, che include oltre 80 dati.
(5)Al fine di tenere conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord, si dovrebbero facilitare le formalità doganali per gli operatori economici («operatori affidabili») autorizzati ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4) («decisione n. 1/2023») per introdurre in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto merci che sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione nella loro forma oppure come parte di altra merce ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo («merci non a rischio»). A tal fine è opportuno stilare un insieme di dati super ridotto (H8) per l’immissione in libera pratica di tali merci.
(6)È necessario stabilire le condizioni affinché gli operatori affidabili possano beneficiare della semplificazione doganale che consiste nell’iscrizione nelle scritture del dichiarante quando introducono merci non a rischio in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito mediante trasporto diretto, anche nel caso in cui gli operatori affidabili non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(7)Al fine di agevolare il trasporto di merci non a rischio prive di carattere commerciale inviate in pacchi mediante trasporto diretto da un privato da un’altra parte del Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord, oppure di merci non a rischio inviate in pacchi mediante trasporto diretto tramite un vettore registrato a norma degli articoli 12 e 13 della decisione n. 1/2023 («vettore autorizzato») da un operatore economico stabilito nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord, è opportuno sopprimere talune formalità doganali per tali merci.
(8)Al fine altresì di agevolare il trasporto di merci inviate in pacchi che sono reintrodotte a norma dell’articolo 203 del codice a un operatore economico stabilito in Irlanda del Nord da un privato da un’altra parte del Regno Unito tramite un vettore autorizzato, è opportuno sopprimere talune formalità doganali per tali merci, in quanto sono reintrodotte immutate in Irlanda del Nord.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.149.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A149%3ATOC
Foto:
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